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Sentenza — n. 27109/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal for prescription on 2005 usury charge but confirms civil liability and rejects cost refund.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate judgment regarding the 2005 usury charge due to expiration of the statute of limitations, while confirming civil liability and dismissing the cost refund request. The appellant argued that generic mitigating circumstances should apply to all crimes in a continuing offense, but the court found the specific usury charge prescribed under prior law. Consequently, the case was remitted for retrial on the remaining facts, with civil penalties upheld and the cost claim rejected.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis c.p.; Art. 157 c.p.: The statute of limitations applies to specific crimes within a continuing offense; generic mitigating circumstances do not extend the prescription period for satellite crimes if the primary charge is prescribed.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations continuing offense generic mitigating circumstances civil liability remittal for retrial usury charge costs of proceedings attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett.b) c.p.p.
vizio di violazione di legge ( art. 606 lett.b) c.p.p.), in relazione all'art.
Art. 62 bis c.p.
606 lett.b) c.p.p.), in relazione all'art. 62 bis c.p.
Art. 157/161 c.p.
B) c.p.p.), in relazione all'art. 157 c.p.
Art. 578 c.p.p.
In proposito va precisato che l'art. 578 c.p.p.
Art. 129 c.p.p., comma 2
art. 599 bis c.p
art. 62 bis c.p
606 lett.b) c.p.p.), in relazione all'art. 62 bis c.p.
art. 157 c.p
B) c.p.p.), in relazione all'art. 157 c.p.
art. 644 c.p
Sostiene che, tenuto conto della pena edittale prevista per il delitto di usura di cui all'art. 644 c.p.p.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331
129 c.p.p., comma 2 ( tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331;
Sez. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269890
Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281923
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923
281713; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Auria Vincenzo nato a Castellammare di Stabia il 5/1/1956 avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/6/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. Sabato Romano difensore della parte civile Antonio Gargiulo che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione di parte civile come da nota allegata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 21/3/2021 con la quale l'odierno ricorrente era stato condannato, insieme ad altri imputati non ricorrenti, per vari delitti di usura ed estorsione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Auria per i delitti di usura A2€ ed estorsione contestati ai capi A) ed F) , perché estinti per prescrizione e, recependo la proposta di concordato ex art. 599 bis c.p.p. avanzata dal'innputato, sulla quale vi era consenso del P.G., applicava allo stesso, per i residui reati di cui ai capi B), C) ed E), ritenuto più grave il delitto di cui al capo C) ( estorsione aggravata), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, la pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.200.00 di multa ( P.B. anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il delitto sub B) ad anni 4, mesi 9 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto sub E) ad anni 5 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione D'Auria Vincenzo il quale con il primo motivo eccepisce : 2.1. vizio di violazione di legge ( art. 606 lett.b) c.p.p.), in relazione all'art. 62 bis c.p. La Corte d'appello nell'applicare la riduzione per le attenuanti generiche è intervenuta solo sulla pena inflitta per il delitto più grave, riducendola, e non anche sulla pena inflitta a titolo di continuazione per i reati satellite ( usure aggravate ) posto che trattandosi di circostanze attenuanti di natura soggettiva, esse andavano estese anche a detti reati.

Rileva, in particolare, che la pena inflitta il reato di cui al capo B), in appello, è stata ridotta solo di un mese (mesi tre di reclusione, in luogo dei quattro mesi del primo grado) e quella inflitta per il reato di cui al capo E), è rimasta invariata ( mesi tre). 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ( art. 606 lett. B) c.p.p.), in relazione all'art. 157 c.p. nella versione vigente anteriormente alla disciplina introdotta dalla L. 251/2005. Sostiene che, tenuto conto della pena edittale prevista per il delitto di usura di cui all'art. 644 c.p.p. in relazione alla data di consumazione dei reati e della riduzione per le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, i reati di cui ai capi B) ed E) erano prescritti prima della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto a D'Auria Vincenzo, in relazione al reato di cui al capo C), le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ma non ha specificato quali fossero gli elementi di segno positivo che giustificavano la riduzione della pena per poter valutare se la riduzione per le generiche, fosse estensibile o meno ai reati satellite. Sul tema concernente la relazione tra reato continuato e circostanze attenuanti si registrano, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, orientamenti difformi.

In alcune decisioni si afferma che, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 c.p., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali sono riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375;

Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562); in altre sentenze, invece, si afferma che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107). Il contrasto attiene appunto al carattere automatico o meno della estensione delle attenuanti, in particolare generiche o soggettive, riconosciute per uno dei reati a tutti gli altri unificati dalla continuazione. 1.2.

Nel caso di specie il giudice di appello non ha specificato quali fossero gli elementi fattuali che hanno portato ad un trattamento sanzionatorio di maggior favore pertanto non appare necessario, ai fini di dirimere il contrasto, rimettere la questione alle Sezioni Unite, dovendo, il giudice di appello, in primo luogo, integrare la motivazione e spiegare quali elementi siano stati valorizzati ai fini della riduzione di pena, al fine di verificare, poi, se sia possibile, o meno, estendere la riduzione ai reati satellite.

2. La fondatezza del primo motivo di ricorso non esime dal valutare anche il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati di usura di cui ai capi B) ed E) consumati rispettivamente, il primo, nel giugno 2005 e nel gennaio 2006 ed il secondo nel marzo - aprile 2006. Erra il ricorrente nel ritenere che tutti i reati siano estinti per prescrizione. Va anzitutto considerato che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso per anni 1, mesi 6 e gg. 26( cfr. pag. 2 della sent. di primo grado), pertanto non sono prescritti i delitti di usura consumati nell'anno 2006, puniti con pena edittale da due a dieci anni ( ex art. 644 c.p., come modificato dalla L. 251/2005 entrata in vigore il 6 dicembre 2005), per i quali il termine di prescrizione ex artt. 157/161 c.p. che è di anni 18 anni e mesi 6, cui si aggiungono i periodi di sospensione, andrà a scadere nell'anno 2026.

E' invece prescritto il delitto di usura consumato nel giugno 2005 al quale si applica, in quanto più favorevole, la disciplina anteriore alla L. 251/2005 per cui, avuto riguardo alla pena edittale (da uno a sei anni, aumentata della metà per l'aggravante), il termine di prescrizione massimo che è di 15 anni /( ex art. 157 antecedente alla L. 251/2005), cui debbono aggiungersi anni 1 mesi 6 e gg. 26 di sospensioni, è scaduto prima della sentenza di appello.

3. Va precisato in merito a detto reato che appaiono corrette le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del delitto di usura, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa Gargiulo Antonio, il quale riferì del prestito usurario contratto con D'auria Vincenzo verso la fine del 2004, e gli esiti della perquisizione presso D'Auria che ha consentito rinvenire riscontri di natura documentale al narrato della p.o. (pag 35 e segg. della sentenza di primo grado). In proposito va precisato che l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 ( tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331;

Sez. 18889 del 28/2/2017 , rv. 269890 ). Nel caso in esame, invero, alcuna doglianza è stata mossa dalla ricorrente in ordine alla fondatezza dell'accusa, sicché la pronuncia di condanna alle statuizioni civili, per quanto sopra espresso, va integralmente confermata.

4. Quanto alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado, osserva il collegio che la stessa non è dovuta non avendo la parte civile fornito alcun contribuito utile alla decisone non avendo esplicato alcuna attività diretta contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo B), limitatamente all'episodio del giugno 2005, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle relative statuizioni civili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine al delitto di cui al capo B), limitatamente all'episodio del gennaio 2006, e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della