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Sentenza — n. 27106/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court judgment for abuse of pasture due to lack of specific factual motivation regarding crime dates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for continued abuse of pasture, ordering a retrial. The defendant argued the prosecution was time-barred and the judgment lacked sufficient motivation regarding the specific dates of the crimes. The court found a fatal flaw because the lower court failed to explicitly link the specific complaints filed by the victim to the exact dates of the alleged offenses in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 336 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A criminal judgment must explicitly connect the specific complaints filed by the victim to the exact dates of the alleged offenses; failure to provide this specific motivation renders the decision voidable.

Parole chiave

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abuse of pasture criminal recidivism lack of motivation time bar complaint linkage annulment with remand procedural defect ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
In primo luogo, l'azione sarebbe improcedibile, non per il dubbio in merito al rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 124 cod. pen., ma per la stessa impossibilità di individuare la data di commissione del delitto.
Art. 336 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di sussistenza del fatto di reato.
Art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Di Bella, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 124 cod. pen
Con il primo motivo, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione agli artt. 124 cod. pen.
art. 124 cod. pen
In primo luogo, l'azione sarebbe improcedibile, non per il dubbio in merito al rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 124 cod. pen., ma per la stessa impossibilità di individuare la data di commissione del delitto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38703 del 24/06/2015, Varago, Rv. 264807
in termini, Sez. 2, n. 38703 del 24/06/2015, Varago, Rv. 264807).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALÙ il 12/10/1964 avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Termini Imerese ha condannato Francesco Di Bella per il reato di pascolo abusivo continuato, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Di Bella, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 336 cod. proc. pen., la tardività della querela e l'improcedibilità dell'azione penale. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di sussistenza del fatto di reato.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.

2. Il ricorrente, con il primo motivo, si duole del fatto che non sia stata individuata con sufficiente certezza la data in cui sarebbero state perpetrate le condotte contestategli, avuto riguardo alle numerose querele presentate nei suoi confronti e alla contestuale pendenza di altro procedimento penale davanti al medesimo Giudice di pace, per fatti accaduti il 25 febbraio 2021. Da questa ambiguità ricostruttiva, deriverebbero due conseguenze. In primo luogo, l'azione sarebbe improcedibile, non per il dubbio in merito al rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 124 cod. pen., ma per la stessa impossibilità di individuare la data di commissione del delitto. D'altronde, questa incertezza si riverbererebbe anche sulla solidità dell'apparato motivazionale, che non sarebbe in grado di dare adeguata contezza dello svolgimento dei fatti, in particolare per quanto riguarda la loro collocazione cronologica.

3. Innanzi tutto, le due querele agli atti - a cui il Collegio ha rituale accesso quale giudice del fatto processuale - fanno espresso riferimento: - la prima (presentata il 19.10.2020 alla Stazione dei Carabinieri di Gratteri - ff. 10-11) a fatti accaduti il 17 ottobre 2020; - la seconda (presentata alla medesima polizia giudiziaria il 2 dicembre 2020, con integrazione del 4 dicembre 2020 - ff. 14-16) a fatti accaduti il 26 novembre 2020. La contestazione formalmente ascritta a Francesco Di Bella - mediante l'atto di citazione a giudizio ex art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - identifica il tempus commissi delicti nell'intero arco temporale dal 19 ottobre 2020 al 6 febbraio 2021. 2 )1i L'imputazione posta in epigrafe della sentenza impugnata individua, viceversa, le date di commissione dei reati nelle sole giornate del 19 ottobre 2020 e del 6 febbraio 2021.

Nella sentenza impugnata, il giudicante sottolinea, correttamente, come l'introduzione di animali al pascolo nel fondo altrui, più volte e in giorni diversi, costituisca reato continuato e non permanente, trattandosi di fattispecie istantanea che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è verificata l'introduzione (cfr. in termini, Sez. 2, n. 38703 del 24/06/2015, Varago, Rv. 264807). Oggetto del presente procedimento sono, dunque, solo i due episodi sopra accennati. La motivazione afferma che risulta individuata la data in cui i fatti furono commessi, senza possibilità di confusione con altri analoghi episodi, a fronte delle dichiarazioni della persona offesa; quest'ultimo ha infatti riferito di avere, per ogni episodio, presentato querela appena lo sconfinamento delle bestie gli era stato segnalato dai suoi dipendenti, i quali a loro volta comprovavano la comunicazione con documentazione fotografica (lo stesso giorno o al più tardi, un paio di giorni dopo).

Uno di questi suoi collaboratori, Ficile, sentito anch'egli in dibattimento, ha confermato questa modalità di informazione del datore di lavoro. Non si prende però in considerazione, a fronte delle discrasie documentali sopra evidenziate, la questione della presenza in atti di una o più querele dirette a manifestare la volontà che si proceda in ordine proprio agli specifici fatti di reato oggetto di imputazione.

4. A fronte di questa evidente lacuna motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Le restanti censure contenute nel secondo motivo, come sopra accennate, si intendono assorbite. Il Giudice del rinvio, che si individua nel Giudice di pace di Termini Imerese in diversa composizione monocratica, procederà pertanto alla compiuta verifica della sussistenza della condizione di procedibilità per tutti gli episodi contestati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace