Sentenza — n. 27102/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 6 maggio 2022 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il yrimo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Modesto Argenta alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa per il reato di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 648 cod. pen., mancando la prova della sussistenza del delitto presupposto. La sentenza, in assenza di riscontri oggettivi, ha affermato che i beni fungibili rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente fossero quelli di provenienza delittuosa, considerato che il titolare della vittima della truffa, sentito in dibattimento, ha reso una testimonianza non sufficiente a dimostrare detta circostanza. 2.2.
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NZA A MOTIVAZIE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ARGENTA MODESTO nato a CARDE' il 31/12/1943 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 6 maggio 2022 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il yrimo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Modesto Argenta alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa per il reato di ricettazione.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 648 cod. pen., mancando la prova della sussistenza del delitto presupposto. La sentenza, in assenza di riscontri oggettivi, ha affermato che i beni fungibili rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente fossero quelli di provenienza delittuosa, considerato che il titolare della vittima della truffa, sentito in dibattimento, ha reso una testimonianza non sufficiente a dimostrare detta circostanza. 2.2.
Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 648 cod. pen., mancando la prova del dolo dell'imputato. La sentenza ha valorizzato in modo apodittico elementi indiziari, senza tener conto, perché ritenuta priva "di qualsiasi conferma", della deposizione resa dalla nuora dell'imputato, che ha dichiarato di essere la proprietaria dei bancali di pellets e di avere chiesto e ottenuto dal suocero il permesso di ricoverarli sotto il capannone della sua abitazione. 2.3. Violazione della legge penale, in relazione all'art. 157 cod. pen., non avendo la Corte determinato il momento storico nel quale l'imputato avrebbe acquistato il possesso dei beni di provenienza illecita, così non rilevando la intervenuta prescrizione del reato.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici o manifestamente infondati. 4.1. In relazione alla identità fra i bancali oggetto di furto e quelli rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, la difesa, estrapolando poche frasi della deposizione della persona offesa, ha sostenuto che vi sarebbe una "insufficienza della prova circa la provenienza dei pellets", sollecitando una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie, preclusa a questa Corte, in presenza di una conforme e adeguata motivazione dei giudici di merito circa la sicura provenienza della merce rubata: il titolare della ditta, l'unico fornitore in quella zona a smerciare i pellets di una certa marca, li aveva identificati dal marchio e dall'imballaggio. 4.2.
Il ricorrente non si è poi confrontato con la motivazione della sentenza impugnata circa la totale inattendibilità della versione resa dalla nuora dell'imputata, che non fu in grado di indicare il venditore e il corriere e riferì di avere acquistato i pellets telefonicamente da una ditta non meglio indicata senza avere poi pagato il prezzo, mai richiestole. I giudici di merito hanno quindi evidenziato che l'imputato non aveva mai offerto una spiegazione plausibile del motivo per il quale fosse in possesso dei beni rinvenuti. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha richiamato il principio espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione o riciclaggio, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). 4.3. Premesso che non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 10 gennaio 2020, al momento della decisione della Corte di appello (6 maggio 2022), non era maturata la prescrizione neppure facendo risalire la data di consumazione della ricettazione a quella del delitto presupposto di truffa (20 ottobre 2012).Considerato che la fattispecie prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. costituisce pacificamente una ipotesi attenuata e non una figura autonoma di reato (Sez.
U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez. U, n. 7090 del 29/05/1992, Barozzi, Rv. 191160), ai fini dell'applicazione della prescrizione deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, in forza del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). Pertanto, in forza del combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nella più favorevole delle ipotesi la prescrizione sarebbe maturata il 20 ottobre 2022.
La inammissibilità del ricorso per cassazione, in ragione della manifesta infondatezza e genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; più di recente v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e