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Sentenza — n. 27099/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal sentence for lack of social danger assessment regarding electronic surveillance. The court found the lower court failed to analyze social danger as required by law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence regarding the application of electronic surveillance. The appellant argued the lower court failed to assess social danger and contained contradictory statements about the surveillance duration. The court ruled that the lower court must explicitly evaluate social danger before ordering such measures, leading to the annulment and remittal for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 133, 202, 203, 229 cod. pen.; The court must explicitly assess the social danger of the accused before ordering electronic surveillance, rejecting any presumption of danger and requiring a specific analysis of relevant indicators.

Parole chiave

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social danger assessment electronic surveillance measure of security lack of motivation remittal for new trial commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod.
Art. 202 cod. pen.
Art. 203 cod. pen.
Art. 229 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara
Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M.
Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA Vincenzo nato a Gragnano il 24/12/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giuseppina Sabina IMPEMBA, che ha chiesto la conferma sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Silvio CALABRESE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo COPPOLA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenìa con la quale la Corte di appello di Salerno, in data 30 settembre 2022, in riforma della sentenza emessa, in data 14 aprile 2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di rapina e confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal primo giudice.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 202, 203 e 229 cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. La sentenza impugnata, così come la sentenza di primo grado, sarebbe assolutamente carente in ordine alla sussistenza del necessario requisito della pericolosità sociale dell'imputato La difesa segnala, inoltre, la difformità tra quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla durata della libertà vigilata (pag. 8: «per la durata di un anno») e quanto indicato in dispositivo (pag. 8: «per la durata di due anni») 3. Il difensore del ricorrente, in data 19 aprile 2023, ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

4. Il difensore della parte civile, in data 27 aprile 2023, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. Deve esser, preliminarmente, rimarcato che il ricorrente, come desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza di appello (pag. 3), non ha rinunciato al motivo di appello inerente all'applicazione della libertà vigilata. 1.1. Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui, la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa all'applicazione misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01;

Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01). 1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e, peraltro, senza nulla argomentare in ordine alla difformità tra quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado e quanto prescritto nel dispositivo in ordine alla durata della misura di sicurezza. 1.3.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla libertà vigilata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Così deciso, il 3 maggio 20