Italian Court of Cassation annuls criminal judgment due to composition mismatch between trial and sentencing collegium.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled both the first-instance and appellate criminal judgments without remittal. The defendant argued that the sentencing collegium differed from the one present during the trial and final debate. The court found this violated Article 525 of the Code of Criminal Procedure, which mandates absolute nullity for such discrepancies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 525 cod. proc. pen.; A criminal judgment rendered by a collegium different from the one present during the trial and final debate is absolutely null and must be annulled without remittal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUALE GIULIANO, nato a Bisceglie il 19/08/1965 avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/04/2022, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 26/05/2021 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 40.41.42.43.44.45., condannandolo - esclusa la contestata recidiva - alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, dolendosi del fatto che la sentenza di primo grado sarebbe stata redatta da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale si era svolto il dibattimento (compresa la conclusiva discussione), oltre che, nel merito, della motivazione posta a sostegno della conclusiva affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Dall'esame degli atti (che il collegio anche in sede di legittimità ha l'obbligo di consultare quando sia chiamato a risolvere una questione di carattere processuale) appare evidente che la sentenza di primo grado è stata redatta da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale le parti avevano discusso, che si era ritirato per deliberare, e che aveva emesso la decisione, pubblicata mediante lettura in udienza del relativo dispositivo (secondo quanto risultante fino a querela di falso dal verbale dell'udienza dibattimentale de qua); risulta, inoltre, che l'ordinanza di correzione di errore materiale all'uopo emessa risulta annullata da questa Corte con decisione del 03/06/2022. 1.1.
L'accertata violazione del disposto dell'art. 525 cod. proc. pen. (che commina all'uopo una nullità espressamente qualificata come assoluta, in quanto tale, insanabile e doverosamente rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento) impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.