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Ordinanza — n. 27086/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a criminal judgment's header name due to a clerical error in the plaintiff's name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to the header of a criminal judgment that mistakenly listed the plaintiff as 'FRANCA' instead of 'ANNA'. The error was identified during the publication of the decision and raised by the Public Prosecutor's Office. The court ruled that such material mistakes must be corrected to ensure the document accurately reflects the parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.: The court establishes that material errors in a judgment's header, such as incorrect party names, must be corrected to ensure legal certainty and accurate identification of the litigants.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake judgment party name identification criminal procedure correction public prosecutor request anonimizzazione delle parti cambiamento del nome errore di persona

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 8657 del 2023, resa all'esito dell'udienza del 25.11.2022 (dep. in data 28.2.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati; FATTO E DIRITTO 1. In data 28.2.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 8657 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 25.11.2022 sul ricorso proposto nell'interesse di Anna Manini, parte civile costituita nel procedimento instaurato nei confronti di Franca Cerretti;

2. se non ché, come si rileva dagli atti del fascicolo, nella intestazione della sentenza (cfr., pag.

1) la ricorrente, per mero errore materiale, è stata indicata con il nome di "FRANCA" e non già con quello, corretto e risultante anche dal resto del provvedimento, di "ANNA".

3. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo.

P.Q.M.

dispone correggersi l'epigrafe della sentenza n. 8657 del 28.2.2023 di questa Sezione, indicando come nome di battesimo della ricorrente "ANNA" in luogo di FRANCA". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma il 28.