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Sentenza — n. 27085/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27085/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei reati per cui è stata disposta la cautela. 1.1. Quanto al riciclaggio, si lamenta come l'ordinanza impugnata abbia omesso di approfondire il profilo attinente alla effettiva riconducibilità all'imputata delle operazioni di riciclaggio, considerato che la gravità indiziaria era stata ricavata esclusivamente sulla scorta delle movimentazioni del conto corrente alla medesima riferibile e su cui, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero transitate le somme di provenienza delittuosa; inoltre, difettavano anche elementi dimostrativi del fatto che la stessa si fosse prestata al disegno illecito attribuito al coimputato Scalzo Marco, l'unico col quale aveva rapporti ed a cui si rivolgeva per avere la disponibilità di poche centinaia di euro (richieste che risultavano logicamente incompatibili con chi si era prestato a movimentare sul suo conto ingenti somme di denaro).

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27085/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Generica era la motivazione resa in punto di adeguatezza della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari, posto che la natura ed il tipo di contestazione non richiedono una limitazione della libertà di movimento - indicata dal Tribunale quale elemento da limitare - ben potendo l'indagata reiterarla anche in regime di arresti domiciliari e comunque intrattenere rapporti telefonici con gli altri indagati. Il Tribunale aveva omesso di verificare la percorribilità di misure non custodiali, confacenti allo stato di incensurata dell'imputata ed al ruolo che, in ipotesi, la stessa avrebbe concretamente svolto.

Parole chiave

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titolare del conto sorveglianza delle relazioni bancarie blocco del conto bancario conto corrente truffa all'assistenza sociale riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATERA SONIA nato a MILANO il 20/09/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni di cui alla requisitoria de1108/04/2023 del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Giulio Romano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022

RITENUTO IN FATTO

Matera Sonia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 03/11/2022, con cui è stata confermato la misura degli arresti domiciliari, applicata alla ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in ordine ai reati di associazione a delinquere e di riciclaggio. Al riguardo, con tre motivi deduce:

1. Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei reati per cui è stata disposta la cautela. 1.1. Quanto al riciclaggio, si lamenta come l'ordinanza impugnata abbia omesso di approfondire il profilo attinente alla effettiva riconducibilità all'imputata delle operazioni di riciclaggio, considerato che la gravità indiziaria era stata ricavata esclusivamente sulla scorta delle movimentazioni del conto corrente alla medesima riferibile e su cui, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero transitate le somme di provenienza delittuosa; inoltre, difettavano anche elementi dimostrativi del fatto che la stessa si fosse prestata al disegno illecito attribuito al coimputato Scalzo Marco, l'unico col quale aveva rapporti ed a cui si rivolgeva per avere la disponibilità di poche centinaia di euro (richieste che risultavano logicamente incompatibili con chi si era prestato a movimentare sul suo conto ingenti somme di denaro).

Del resto, lo stesso Tribunale del riesame aveva riconosciuto al coimputato l'esclusiva gestione dei conti correnti e delle ditte utilizzate per far transitare e ripulire le somme di provenienza delittuosa. 1.2. Quanto al delitto associativo, se ne era fatta discendere la partecipazione da un singolo episodio di riciclaggio (quale delitto fine), in assenza del ricorso degli altri elementi dimostrativi coinvolgenti gli altri sodali e di qualunque rapporto della ricorrente con costoro e contributo in ordine alle operazioni di falsificazione, pubblicazione dei testamenti e riscossione delle polizze e assicurazioni realizzate da altri.

Né alcuna pertinenza aveva il riferimento al fatto che la stessa viene definita «falsa erede di Tropeano», in quanto alla stessa non viene contestato alcun reato in relazione a tale episodio.

2. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. La circostanza che l'indagata non avesse posto in essere alcuna operazione bancaria, né altre particolari modalità esecutive volte ad ostacolare la provenienza illecita del denaro ovvero per favorire la contestata associazione (posto che nessun rapporto aveva intrattenuto con i sodali salvo qualche sporadico messaggio con Scalzo, non ottenendo alcun vantaggio) si poneva in modo del tutto distonico con la motivazione resa a sostegno delle esigenze cautelari, ravvisata dal Tribunale «nella peculiare tipologia e nelle modalità esecutive della condotta di porre in essere il reato contestato al fine di favorire il proprio lucro e dei sodali». Inoltre, la motivazione resa era priva del requisito dell'attualità, considerato anche che la misura cautelare era stata applicata nel mese di ottobre 2022.

3. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Generica era la motivazione resa in punto di adeguatezza della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari, posto che la natura ed il tipo di contestazione non richiedono una limitazione della libertà di movimento - indicata dal Tribunale quale elemento da limitare - ben potendo l'indagata reiterarla anche in regime di arresti domiciliari e comunque intrattenere rapporti telefonici con gli altri indagati. Il Tribunale aveva omesso di verificare la percorribilità di misure non custodiali, confacenti allo stato di incensurata dell'imputata ed al ruolo che, in ipotesi, la stessa avrebbe concretamente svolto.

4. Con memoria del 20/04/2023, la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, con particolare riguardo all'assenza dell'indicazione dei criteri in base ai quali le operazioni volte ad ostacolare la provenienza illecita delle somme di denaro siano da ricondurre all'indagata e se la medesima fosse a conoscenza di tali operazioni, posto che i conti correnti erano gestiti materialmente dallo Scalzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto alla gravità indiziaria inerente al delitto di concorso in riciclaggio, va precisato che alla ricorrente si contesta di essersi prestata ad essere intestataria fittizia di un conto corrente dal quale transitavano le somme da ripulire, di cui ella non era la «effettiva» titolare, percependo, per tale «ausilio» delle somme di denaro che chiedeva allo Scalzo. Se questa è, dunque, la ricostruzione asseverata dai giudici di merito, correttamente si è riconosciuta valenza gravemente indiziante all'essersi prestata ad assumere la titolarità del conto corrente, unitamente a quella della omonima ditta individuale alla quale il conto era riferito, su cui transitavano le somme di provenienza delittuosa, trattandosi di un contributo causale che, nell'ambito della vicenda illecita descritta dai giudici di merito, è di primaria importanza in quanto costituisce la principale modalità attraverso cui lo Scalzo e l'associazione da costui capeggiata ripuliva le somme di provenienza delittuosa illecitamente sottratte ad ignari legittimi beneficiari.

La richiesta da parte dell'indagata di un corrispettivo denota la consapevolezza di essersi prestata a tale illecito compito, della cui illecita natura la ricorrente non poteva dubitare se si considera che l'ordinanza impugnata precisa che si trattava di versamenti ripetuti, di elevato importo, a fronte dell'assenza di qualsiasi rapporto negoziale esistente con la società di cui la stessa ricorrente era titolare; inoltre, è anche specificato che da quel conto le somme fuoriuscivano e la ricorrente non ha affatto allegato che il coimputato avesse una esclusiva delega ad operare.

Del resto, il riciclaggio è punito anche a titolo di dolo eventuale che ricorre allorché l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010 - 01).

2. La gravità indiziaria in ordine alla partecipazione con ruolo non qualificato al delitto associativo è stata ricavata tanto dalla ripetuta commissione del delitto di riciclaggio e dalla sua diretta strumentalità al raggiungimento dei fini illeciti perseguiti dal sodalizio, quanto dal fatto che l'indagata si fosse prestata anche ad assumere la veste di falso erede, conferendo procura speciale ad altro sodale incaricato (un legale), secondo il modus operandi seriale dell'associazione. L'ordinanza impugnata ha, dunque, indicato un ulteriore significativo elemento a riprova della conoscenza del meccanismo illecito che muoveva il sodalizio e del concorso di altri soggetti oltre lo Scalzo con cui la ricorrente si interfacciava ordinariamente.

Peraltro, in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589 - 01).

3. Quanto alle esigenze cautelari, la censura mossa in punto di attualità è generica, in quanto non si confronta con la natura permanente del delitto associativo contestato «commesso in Gimigliano e Catanzaro dal 2018 e in permanenza attuale»; inoltre, l'esecuzione della misura impositiva degli arresti domiciliari è assai recente, risultando eseguita il 4/10/2022, di talché il breve lasso di tempo trascorso - in assenza dell'allegazione di fatti nuovi e decisivi positivamente a tale fine valutabili dal giudice del merito - è del tutto inconferente ai fini dell'affievolimento delle esigenze cautelari e tanto a prescindere dal fatto che la verifica circa l'attualità della misura custodiale deve operarsi in forza del criterio secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica (Sez. 2, n. 21424 del 20/04/2011, Filia, Rv. 250253 - 01).

L'inidoneità di misure meno afflittive e di natura non custodiale rinviene nell'ordinanza impugnata congrua motivazione, essendosi fatto per un verso riferimento alla gravità delle condotte «ad ampio spettro» quanto alle modalità esecutive poste in essere dall'indagata e per altro al concreto pericolo, certamente confacente al tipo ed alla gravità dei reati contestati, di riattivare i contatti ed i rapporti criminosi, non fronteggiabile con misure che, a differenza di quella degli arresti domiciliari, consentono libertà di movimento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell