Sentenza — n. 27079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 2/12/2022 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara del 4/7/2022, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Novara per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di Alessandro Berton, Anna Bobovicz, Esmeralda Hurodovich, Ornella Kolombar, Angela Lakatosz, Angelo Lakatosz, Feliks Lakatosz, Guciu Lakatosz, Italia Sabo e Lalek Sabo al sodalizio di cui al capo A).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen; Sentenza — n. 27079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.1 Ed invero, il Collegio intende dar seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche nella materia cautelare, pena l'inammissibilità, «è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: BERTON ALESSANDRO (CUI 069F4QL) nato a NOVARA il 25/08/2000 BOBOVICZ ANNA (CUI 01FKQKZ) nato a GALLARATE il 25/08/1978 HUDOROVICH ESMERALDA (CUI 057MNY3) nato a MONTECCHIO EMILIA il 12/07/1995 KOLOMBAR ORNELLA (CUI 0694SGK) nato il 16/11/1995 LAKATOSZ ANGELA (CUI 0381IL3) nato a NOVARA il 02/10/1993 LAKATOSZ ANGELO (CUI 0381INF) nato a NOVARA il 18/07/1992 LAKATOSZ FELIKS (CUI 00WP2H3) nato il 26/01/1959 LAKATOSZ GUCIU (CUI 027FQUW) nato il 28/08/1986 SABO ITALIA (CUI 065AR57) nato a NOVARA il 21/07/2002 SABO LALEK (CUI 020IMR6) nato a NOVARA il 02/12/1982 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore, che si associa alle conclusioni del P. G., insistendo per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 2/12/2022 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara del 4/7/2022, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Novara per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di Alessandro Berton, Anna Bobovicz, Esmeralda Hurodovich, Ornella Kolombar, Angela Lakatosz, Angelo Lakatosz, Feliks Lakatosz, Guciu Lakatosz, Italia Sabo e Lalek Sabo al sodalizio di cui al capo A).
2. Il Pubblico Ministero ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416 cod. pen. Rileva, in particolare, che il Tribunale del riesame ha ritenuto erroneamente la necessità che ciascuno dei partecipanti ad un'associazione per delinquere prenda parte, se non a tutti, almeno alla maggior parte dei reati fine, facendo derivare dal mutamento della composizione dei concorrenti nel singolo reato la dimostrazione della mancanza del sodalizio criminoso.
La motivazione è contradditoria nella parte in cui da un lato lo stesso giudice dà per scontata l'esistenza di una organizzazione unitaria a monte e dall'altro richiede un requisito che la norma non prevede, vale a dire una sorta di stabilità nella struttura e addirittura nella realizzazione dei singoli reati. Al contrario, l'esistenza di una struttura associativa può avere connotati elastici e variabili, specie in relazione ai ruoli marginali; né si può pretendere che la prova del vincolo richieda la prova della costante partecipazione ai singoli reati fine, dovendo invece valere il criterio contrario, secondo il quale - una volta riconosciuta l'esistenza di una associazione a monte - è la partecipazione anche ad uno solo dei reati fine a dimostrare l'appartenenza al sodalizio, specie quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei.
Evidenzia ancora il ricorrente che l'apparente debolezza indiziaria è fatta discendere dal mancato ripetersi nei singoli casi del medesimo schema fraudolento. Orbene, l'esperienza dimostra che per tale tipo di reato esiste uno schema di massima, che poi viene adattato di volta in volta alle situazioni contingenti che a mano a mano si presentano, senza eccessi di rigidità. Anzi la capacità di adattarsi al singolo caso risulta essere la caratteristica tipica di questo tipo di sodalizi criminali a forte base familiare. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale del riesame abbia richiesto un livello individualizzante del riscontro ben superiore a quello necessario in fase cautelare e tendenzialmente coincidente con quello richiesto per una sentenza di condanna.
In realtà, a fronte di una chiamata in correità con riferimento ad una struttura associativa, la prova della effettiva partecipazione anche ad un solo reato fine non può non essere considerato riscontro individualizzante a carico del chiamato, quanto meno in termini di gravità indiziaria. 2.2 Con il terzo motivo deduce la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, posto che l'affermazione della esistenza di una organizzazione a monte si scontra inevitabilmente con la successiva affermazione, laddove il giudice d'appello sembra desumere dalla variabilità delle modalità operative (comunque, non particolarmente rilevante) e dalla composizione dei gruppetti che realizzano i reati fine la negazione stessa di un vincolo associativo in sé, a prescindere dall'individuazione dei singoli partecipi e componenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.1 Ed invero, il Collegio intende dar seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche nella materia cautelare, pena l'inammissibilità, «è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01).
È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 2/3/2010, Cecco, Rv. 246980 - 01, in una fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, nessuno dei motivi contiene una critica specifica in relazione alla posizione dei singoli indagati, essendosi limitato il pubblico ministero ricorrente a proporre osservazioni di carattere generale sui criteri seguiti dal Tribunale del riesame.
Tale genericità condanna il ricorso alla inammissibilità. 1.2 n ricorso, peraltro, è inammissibile anche sotto altro profilo, posto che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/3/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). P. Q. M. 3 7D . ___-/ Dichiara inammissibili