Sentenza — n. 27077/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADanilo RUBINO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Messina, in data 15 novembre 2022, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici ufficiali per cinque anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 27077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 29 ed 81 cod. pen. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe erroneamente inflitto la pena accessoria senza tenere conto del fatto che pena base per il reato più grave contestato all'imputato, a seguito della diminuzione per la scelta del rito, era inferiore ad anni tre di reclusione con conseguente inapplicabilità dell'interdizione dai pubblici uffici.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBINO Danilo nato a Messina il 27/03/2002 avverso la sentenza del 15/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla pena accessoria.
RITENUTO IN FATTO
1. Danilo RUBINO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Messina, in data 15 novembre 2022, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici ufficiali per cinque anni.
2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 29 ed 81 cod. pen. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe erroneamente inflitto la pena accessoria senza tenere conto del fatto che pena base per il reato più grave contestato all'imputato, a seguito della diminuzione per la scelta del rito, era inferiore ad anni tre di reclusione con conseguente inapplicabilità dell'interdizione dai pubblici uffici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al profilo inerente all'applicazione di una pena accessoria illegale.
2. Occorre rilevare che ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento a titolo di continuazione (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240 - 01; Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke; Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D'Alteri°, non massimata).
Peraltro, la Corte di Cassazione, in tema di applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici all'esito di giudizio abbreviato, ha già chiarito che deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez. U., n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 - 01; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, Rv. 259749 - 01; Sez. 1, n. 4472 del 13/01/2023, D'Alteri°, non nnassimata). Va, quindi, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che elimina. Così deciso il 4 aprile 2023 Il