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Sentenza — n. 27073/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27073/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alfredo Voce, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Como in ordine ad una pluralità di reati di cui all'art. 640 cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. A sostegno del ricorso ha addotto, con un primo motivo, che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, sono intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione dei relativi verbali. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 27073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa spese di esecuzione accollo delle spese procedurali spese di difesa pagamento dell'ammenda frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Alfredo Voce, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Como in ordine ad una pluralità di reati di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOCE ALFREDO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 27/05/1967 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per remissione di querela

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alfredo Voce, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Como in ordine ad una pluralità di reati di cui all'art. 640 cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. A sostegno del ricorso ha addotto, con un primo motivo, che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, sono intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione dei relativi verbali. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen.

2. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

4. Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4 n. 49226 del 19/10/2016, Bestente Rv. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). Si evince dagli atti allegati al ricorso, infatti, che in data 27/10/2022 il procuratore speciale della persona offesa, Autostrade per l'Italia S.p.A., ha rimesso la querela presentata nei confronti Voce Alfredo, e tale remissione è stata accettata dall'imputato, come emerge dal verbale della Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona in data 03/11/2022.

5. Il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto. In difetto di diversa pattuizione tra le parti, le spese del procedimento sono carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. /4 C