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Sentenza — n. 27072/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27072/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERMANO ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 05/04/1988 avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata p-

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 14/7/2022 il GIP del Tribunale di Nocera inferiore ha applicato a Germano Antonio la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ad una pluralità di reati di rapina aggravata - sia consumata che tentata -, lesioni personali, detenzione e porto illegale di arma, nonché ricettazione di questa, in continuazione tra loro, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ed applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due. Il Germano ha proposto propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima disposizione.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere minaccia nel diritto penale ragione di polizia difetto di motivazione censura formulata in modo carente permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 14/7/2022 il GIP del Tribunale di Nocera inferiore ha applicato a Germano Antonio la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERMANO ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 05/04/1988 avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata p-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 14/7/2022 il GIP del Tribunale di Nocera inferiore ha applicato a Germano Antonio la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ad una pluralità di reati di rapina aggravata - sia consumata che tentata -, lesioni personali, detenzione e porto illegale di arma, nonché ricettazione di questa, in continuazione tra loro, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ed applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due. Il Germano ha proposto propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima disposizione.

Premesso che l'applicazione della misura di sicurezza non rientrava nell'accordo intervenuto tra le parti, ha dedotto, quale unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente. Con requisitoria scritta del 13/2/2023 il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato. Va premesso, infatti, che secondo l'insegnamento di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348 - 01). Si è anche ripetutamente rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946;

Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, RV. 275862). Nel caso di specie, la misura di sicurezza non risulta in alcun modo ricompresa nell'accordo intervenuto tra le parti, dal quale nemmeno risulta essere stata nominata, eppure la sentenza impugnata ha del tutto omesso di indicare le ragioni per cui si è ritenuto di applicare al Germano la libertà vigilata, sicché la sentenza deve essere annullata, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza in parola, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di competente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore - sezione GIP - in diversa persona fisica.Così de