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Ordinanza — n. 27068/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Damiano Micci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a violation of law regarding the examination of elements for liability, was found to be non-allowed under the amended Article 448 of the Criminal Procedure Code. The court rejected the claim because the cited reasons did not pertain to the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, the legal qualification of the act, or the legality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103: An appeal ground is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, the legal qualification of the act, or the legality of the penalty.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Criminal Procedure Code Non-allowed appeal grounds Expression of defendant's will Legal qualification of the act esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione al mancato svolgimento di una disamina degli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'istante, risulta attenere a motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art.
Art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103
448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCI DAMIANO nato a CATANIA il 21/10/1991 avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; nette/s_ent4-teTé condJs-tel PG P..1-ETff6LOLLPsiefì u-dito-il--dIfffliseré 9 Ricorso trattato De Plano. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod proc pen.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MICCI Damiano.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione al mancato svolgimento di una disamina degli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'istante, risulta attenere a motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigli re estensore Il Presid