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Ordinanza — n. 27067/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows Procurator's appeal to correct a material omission of suspended sentence in the final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance judgment that failed to explicitly mention the conditional suspension of the sentence in its operative part. The court found this omission to be a mere clerical error rather than a substantive legal mistake, as the agreement between parties clearly required such a suspension. Consequently, the court ordered the lower court to amend the judgment by adding the phrase 'suspended sentence' to the operative section.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A material error in the operative part of a judgment, such as omitting a suspended sentence required by a plea agreement, may be corrected by the Supreme Court under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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material error correction conditional suspension of sentence plea agreement requirements clerical omission remedy Supreme Court jurisdiction pene condizionali remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
PQM Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone ex art. 130 c.p.p. che nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Bergamo n.103 del 16 gennaio 2023 si aggiunga la frase "pena sospesa" prima delle parole "non menzione come per legge".
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 16/01/2023 il Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020
23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 16/01/2023 il Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Eros Facchetti, in ordine al reato a lui ascritto, la pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 270,00 di multa.
art. 130 cod. proc. pen
PQM Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone ex art. 130 c.p.p.
art. 130 c.p
PQM Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone ex art. 130 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872
(sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO DI BRESCIAc/ Facchetti Roberto Eros avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/01/2023 il Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Eros Facchetti, in ordine al reato a lui ascritto, la pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 270,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, eccependo il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, in quanto nel dispositivo non era indicata la sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti.

3. E' condivisibile quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nella motivazione e nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872).

4. Il ricorso può, quindi, qualificarsi come correzione di errore materiale e, in tal senso, trovare accoglimento. Risulta infatti dalla motivazione contestuale della sentenza che l'accordo delle parti era subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena e che solo per una svista - ossia per un'omissione riconducibile, appunto, ad un errore materiale - nel dispositivo non è stato menzionato il beneficio. PQM Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone ex art. 130 c.p.p. che nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Bergamo n.103 del 16 gennaio 2023 si aggiunga la frase "pena sospesa" prima delle parole "non menzione come per legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'origi