Cassation court dismisses appeal against fraud conviction due to lack of valid private prosecution by the actual victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision to convict Rainard Krusinca for fraud because the private prosecution filed by Taffurelli Dalmazio was invalid. The court held that in fraud cases, the right to file a private prosecution belongs only to the person who suffered the actual financial loss, which was the daughter, not the deceived buyer. Consequently, the conviction was overturned due to the absence of a legally sufficient private prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 120 cod. pen.: In the crime of fraud, the right to file a private prosecution belongs exclusively to the person who suffered the actual financial loss; a prosecution filed by the deceived party who did not suffer a concrete patrimonial diminution is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAINARD KRUSINCA nato a TREVISO il 28/01/1977 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Rainard Krusinca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24/02/2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona che ha condannato l'imputata alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen.
1. Il ricorrente, con cinque motivi, deduce: 1.1. «inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.» perché ammesso che le trattative contrattuali sono state presiedute da soggetto di sesso maschile, diverso dall'odierna imputata, non si comprende in che cosa si sostanzierebbero gli artifici e i raggiri nella condotta di cui capo di imputazione. La sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria posto che prima la Corte d'appello ritiene di poter sussumere la fattispecie in esame nel reato di truffa e, successivamente, afferma che il venditore, dopo aver ricevuto l'acconto concordato, si sarebbe reso irreperibile.
A ciò si aggiunga che: dalle risultanze processuali non sarebbe emerso alcun elemento da cui poter desumere una partecipazione attiva, o quantomeno consapevole, dell'imputata; gli organi inquirenti non avrebbero mai appurato se la stessa abbia presentato querela per lo smarrimento dei propri documenti di identità, con quali modalità è stata attivata la carta postpay utilizzata per effettuare il bonifico e nemmeno se la somma di 900,00 euro sia stata effettivamente incassata da quest'ultima. Conseguentemente, dato che non vi sarebbe alcuna prova degli artifici e dei raggiri, si ritiene insussistente l'elemento oggettivo del reato di truffa, tenuto conto anche del fatto che le circostanze per cui l'utenza telefonica e la carta postepay risultavano intestate all'imputata non escludono la possibilità che fossero stati, per l'occasione, utilizzati da altri a sua insaputa; 1.2.
«mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per carenza della querela», poiché la querela presentata dal Taffurelli Dalmazio non sarebbe valida per il fatto che egli non avrebbe subito alcun danno patrimoniale. Invero, ammesso che si tratti del delitto di truffa, la persona offesa dovrebbe identificarsi nella figlia di Taffurelli Dalmazio (vale a dire, Taffurelli Eleonora), quale esecutrice materiale del bonifico effettuato dal conto corrente di cui è unica titolare e acquirente del pellet.
Sul punto, la sentenza impugnata sarebbe illogica per aver configurato in capo al Taffurelli Dalmazio un danno che viene identificato nel non avere ricevuto parte del pellet ordinato e quindi, a mero titolo di lucro cessante che, evidentemente, configura una categoria di danno di natura prettamente civilistica, che nessuna rilevanza potrebbe assumere in questa sede. Invero, il diritto di querela spetterebbe alla persona offesa, intesa come titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito, mentre il Tuffarelli non vantava alcun diritto sul conto corrente della figlia e quindi non ha patito alcuna lesione nel bene giuridico protetto dall'art. 640 cod. pen.
Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che ci sia la carenza di una valida condizione di procedibilità; 1.3. «vizio di motivazione ed illogicità intrinseca della sentenza» per non avere la Corte d'appello precisato quale lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di reato contestata avrebbe subito il querelante, poiché «apparirebbe in tutta evidenza che la lesione patrimoniale è stata subita dalla figlia titolare del conto corrente, materiale esecutrice del bonifico e acquirente del bene promesso in vendita»; 1.4. «vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'eccessività della pena erogata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.» poiché la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto di tutte le circostanze sopra esposte, anche in merito alla mancanza di prova al di là di ogni ragionevole dubbio, affinché operasse una corretta determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., così concedendo le attenuanti generiche; 1.5.
«vizio di motivazione sulla mancata applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.» poiché la Corte territoriale, pur avendo revocato la sospensione condizione della pena in considerazione di due precedenti condanne nei confronti dell'imputata per reati della stessa indole, avrebbe omesso di riunire in continuazione le predette condanne con quella oggetto del giudizio in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al difetto della condizione di procedibilità.
1. Il titolare del diritto di querela, a norma dell'art. art. 120 cod. pen., è soltanto la «persona offesa da un reato» (nonché soggetto passivo del reato), intesa come la persona detentrice del bene giuridico leso o messo in pericolo protetto direttamente dalla norma penale e non anche il mero danneggiato, il quale avendo subito un qualsiasi altro danno di natura patrimoniale derivante dalla commissione del fatto può - diversamente dalla prima - costituirsi parte civile all'interno del procedimento penale oppure agire direttamente all'interno di un autonomo giudizio civile avanzando richiesta di risarcimento del danno.
Inoltre, pur essendo vero che, per sua struttura, il delitto di truffa non esige l'identità tra il soggetto passivo del raggiro, ossia la persona indotta in errore dalla condotta fraudolenta dell'agente ed il soggetto passivo del reato, vale a dire il titolare dell'interesse patrimoniale (Ex Multis, Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495-01), tale dicotomia può incidere sull'esercizio del diritto di querela, posto che, ai sensi dell'art. 120 cod. pen., soltanto la «persona offesa da un reato» ha diritto di querela. Tanto è vero quanto premesso, nel caso in esame la persona offesa del reato deve individuarsi in Taffurelli Eleonora, in quanto unica titolare del conto corrente utilizzato per effettuare il bonifico sulla carta postepay intestata all'imputata e dunque, unica titolare del patrimonio leso a causa della condotta truffaldina; mentre il Taffurelli Dalmazio rappresenta unicamente il soggetto destinatario degli artifici e dei raggiri, poiché persona indotta in errore dalla condotta fraudolenta realizzata dall'imputata e dal concorrente rimasto ignoto, ma non anche soggetto passivo del reato.
Infatti, stando agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità «ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869-01).
Peraltro, neppure si rivela decisivo il richiamo operato dalla Corte di merito a quell'orientamento di legittimità che ha esteso il diritto a proporre querela anche al cosiddetto terzo danneggiato dal delitto di truffa, intendendo con tale espressione colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però perduto l'opportunità di acquisire al proprio patrimonio, ad esempio, il bene offerto in vendita dall'imputato o il corrispettivo di un servizio in grado di erogare al pubblico, quale mancata acquisizione di un profitto (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 — 01;
Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01). Invero, nel caso in esame, il c.d. lucro cessante è stato ravvisato nel mero inadempimento, in assenza dell'indicazione di un necessario quid pluris che a tale fatto ricollegasse l'esistenza di un concreto pregiudizio nel patrimonio del Taffurelli Dalmazio.
2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto di querela, restando, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sent