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Sentenza — n. 27046/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for arbitrary trespass, rejecting necessity defense and prescription claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giancarlo Piagesi's appeal against his conviction for arbitrary trespass and a 400 euro fine. The defendant argued that his occupation of the apartment was not arbitrary because he lived there with his daughter after the previous tenant's death and claimed self-defense due to housing necessity. The court held that the defendant lacked legal title to enter the property and that the defense of necessity requires an immediate threat of grave harm, which merely securing housing does not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; The concept of 'invasion' does not require violent execution but refers to arbitrary entry without right; the defense of necessity requires an actual danger of grave harm to a person, not merely the difficulty of finding housing.

Parole chiave

Generato dall'IA
arbitrary trespass defense of necessity housing necessity prescription of crime criminal appeal unauthorized entry Italian Penal Code immobile occupato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod.
art. 633 cod. pen
ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 53005 del 11/11/2016
(Sez. 2, Sentenza n. 53005 del 11/11/2016 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PIAGESI GIANCARLO nato a Roma 18 luglio 1943 avverso la sentenza resa il 22 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. Michela Pentenè che insiste nei motivi di ricorso e nella richiesta di dichiarare prescritto il reato di cui alla memoria trasmessa.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 4 gennaio 2018 che ha dichiarato la responsabilità di GIANCARLO PIAGESI in ordine al reato di invasione arbitraria e lo ha condannato alla pena di 400 C di multa.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione poiché dall'analisi degli atti è emersa l'assenza del requisito dell'arbitrarietà della condotta di occupazione abusiva in quanto l'imputato è stato rinvenuto ad abitare in un alloggio popolare assegnato ad una persona ormai deceduta, che aveva ospitato per un periodo di tempo abbastanza lungo la di lui figlia Piagesi Giovanna, e veniva assistita dalla predetta che aveva anche la copia delle sue chiavi di casa; dopo la morte del Semeraro la donna era rimasta a vivere nell'alloggio popolare e aveva ospitato il padre che si era trattenuto nell'appartamento quando la figlia si era trasferita. 2.2 Deduce inoltre che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per la sussistenza della scriminante dello stato di necessità avendo agito al fine di evitare un danno grave alla persona. 2.3 Deduce infine che in ragione della personalità dell'imputato la pena avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti inferiori previa concessione delle attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizi2nle. s 5 3.Con memoria trasmessa il 6 aprile',Ia difesa ha insistito nei motivi di ricorso e invocato la prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va respinto. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che l'effettivo assegnatario dell'immobile era tale Casini Adelaide, deceduta nel 1988. Dopo la sua morte, l'alloggio era stato occupato dal 1995 da tale Semeraro Vincenzo, deceduto il 7 Febbraio 2012 che era assistito da Piagesi Giovanna, nella veste di badante. La donna, alla morte del Semeraro, permaneva nel possesso dell'appartamento e nel mese di febbraio 2012 denunziava la propria occupazione. All'atto dell'accesso si accertava la presenza del padre.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in punto di fatto, poiché neppure la figlia dell'imputato aveva ricevuto la disponibilità dell'alloggio da parte del legittimo assegnatario, e in punto di diritto, poiché l'asserita consegna dell'immobile da parte di chi lo occupa abusivamente non appare idonea a scriminare la condotta dell'imputato, che si era introdotto nell'immobile permanendovi sine titulo. Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà "contra ius", in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto). (Sez. 2, Sentenza n. 53005 del 11/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016 ) Rv. 268711 - 01).

Né può sostenersi che l'imputato abbia acquisito legittimamente il possesso dell'appartamento dalla figlia, perché quest'ultima non aveva alcun titolo per detenere l'immobile.

3. La Corte ha reso adeguata motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso richiamando e facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto e ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa scriminante dello stato di necessità perché non adeguatamente dimostrata.Per integrare detta scriminante occorre dimostrare la sussistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, che non coincide con la difficoltà di reperire un mero alloggio.

4. Quanto al trattamento sanzionatorio, il collegio ha correttamente osservato che la pena è stata molto contenuta, essendo determinata in 400 euro di multa. Le attenuanti generiche non sono state invocate con i motivi di appello, sicché la richiesta di ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata e inammissibile. 5.Si impone pertanto il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il reato, accertato come permanente fino al 2018, non è ancora prescritto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria P.iela Bors