Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27036/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27036/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 6/5/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 22/9/2021, che aveva condannato Domenico Bruzzese per plurimi episodi di truffa e di sostituzione di persona, riducendo la pena in considerazione della estinzione del reato di cui al capo O) per intervenuta remissione di querela.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 494 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27036/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Milano con sentenza del 6/5/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 22/9/2021, che aveva condannato Domenico Bruzzese per plurimi episodi di truffa e di sostituzione di persona, riducendo la pena in considerazione della estinzione del reato di cui al capo O) per intervenuta remissione di querela.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento alle vittime di reati errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia delitto contro la persona altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 494 cod. pen
pen., in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE DOMENICO nato a NOCERA INFERIORE il 23/12/1987 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 6/5/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 22/9/2021, che aveva condannato Domenico Bruzzese per plurimi episodi di truffa e di sostituzione di persona, riducendo la pena in considerazione della estinzione del reato di cui al capo O) per intervenuta remissione di querela.

2. Domenico Bruzzese, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 494 cod. pen. In particolare, afferma che i fatti di cui ai capi h), k), p), s), x) e aa) per cui è intervenuta condanna non sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., atteso che in nessuno dei casi vi è stata l'induzione in errore della persona offesa, che è elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che al più potrebbe configurarsi il tentativo. 2.1 Con il secondo motivo censura la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la sentenza impugnata ha confermato la condanna per un reato, quello di cui al capo w), rispetto al quale il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere perché estinto per condotte riparatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, il primo motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01;

Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 494 cod. pen., che alla sussistenza della responsabilità dell'imputato.

In particolare, la sentenza impugnata alla pagina 9 ha ritenuto la condotta del Bruzzese idonea a trarre in inganno le persone offese, tenuto conto che l'odierno ricorrente, oltre a qualificarsi verbalmente come appartenente delle forze dell'ordine, esibiva anche una placca di metallo ed alla pagina 10 ha indicato per ogni singola persona offesa le modalità della condotta posta in essere dall'imputato, evidenziandone la capacità persuasiva. 2.1 II secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto l'indicazione del capo w) tra i reati rispetto ai quali il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere perché estinto per condotte riparatorie costituisce all'evidenza un mero errore materiale, atteso che nel dispositivo tra i reati per i quali è affermata la penale responsabilità del Bruzzese è indicato anche quello sub w), conformemente al contenuto della motivazione, che a pag. 9 specifica che la persona offesa del reato sub w) non era stata risarcita.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle