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Sentenza — n. 27035/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27035/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina, con sentenza dell'il marzo 2022, in o parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 20 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di Fortunato Calabrò e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Fortunato Calabrò e Franco Chiaia sono stati condannati per il reato di usura aggravata ai danni di Costantino Virecci Fano; Fortunato Calabrò è stato condannato anche per i reati di lesioni personali e di estorsione ai danni di Costantino Virecci Fano.

Regesto Legislator

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art. 644 cod. pen, art. 379 cod. pen, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 442 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 468 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27035/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sarebbe stato errato rigettare la richiesta di accesso al rito abbreviato, subordinata all'audizione della persona offesa in ragione delle contraddizioni che caratterizzavano il suo narrato rispetto alle diverse emergenze investigative, così che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

Parole chiave

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truffa in materia di credito usura mutuo credito gratuito danno ai creditori mutuo parziario

Disposizioni normative citate

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art. 644 cod. pen
Il difensore di Franco Chiaia ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 violazione dell'art. 644 cod.
art. 379 cod. pen
art. 415 bis cod. proc. pen
art. 442 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
art. 468 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen
44071 del 25.9.2014, Rv 260610 -01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non ravvisandosi profili di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Calabrò Fortunato, nato a Messina il 14 febbraio 1977 Chiaia Franco, nato a Messina il 29 ottobre 1966 avverso la sentenza n. 477/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina l'11 marzo 2022. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; uditi gli avv.ti Luigi Cangemi, difensore di Franco Chiaia, e Salvatore Silvestro, difensore di Fortunato Calabrò, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza dell'il marzo 2022, in o parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 20 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di Fortunato Calabrò e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.

2. Fortunato Calabrò e Franco Chiaia sono stati condannati per il reato di usura aggravata ai danni di Costantino Virecci Fano; Fortunato Calabrò è stato condannato anche per i reati di lesioni personali e di estorsione ai danni di Costantino Virecci Fano.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

4. Il difensore di Franco Chiaia ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 violazione dell'art. 644 cod. pen., per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di usura, pur non essendovi stata alcuna trattativa, configurante il cosiddetto patto usuraio, e non avendo il ricorrente partecipato all'attività di pattuizione degli interessi né a quella successiva di recupero; 4.2 vizi della motivazione, per essere stato trascurato che la condotta del ricorrente si sarebbe esaurita nella consegna della busta, contenente denaro, senza alcuna successiva partecipazione alle fasi di recupero, cosicché la stessa si sarebbe dovuta inquadrare nella fattispecie prevista dall'art. 379 cod. pen.; 4.3 vizi della motivazione per non essere state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e per non essere stata la pena determinata in misura prossima al minimo edittale, trascurandosi così il ruolo dell'imputato del tutto marginale.

5. Il difensore di Fortunato Calabrò ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile senza considerare la personalità della medesima (assuntrice di sostanze stupefacenti e giocatrice d'azzardo) e la testimonianza del teste qualificato tenente Rocco Romeo, il quale aveva dichiarato che l'attività intercettativa dei cellulari di Calabrò e Virecci era stata avviata perché gli inquirenti avevano avuto fondato motivo di dubitare della genuinità del narrato della predetta.

Inoltre, la persona offesa non avrebbe offerto le ricevute dei versamenti delle somme, oggetto dell'illecita pattuizione, sul conto corrente nei termini dalla stessa riferiti e in una conversazione avrebbe collegato i danni, arrecati alla porta del suo magazzino, ai ladri e non all'imputato. La Corte d'appello avrebbe trascurato non solo le dichiarazioni della madre della persona offesa, che aveva dichiarato di non avere avuto mai contezza di prestiti usurai, ma anche quelle di altri testi, come riportate ai fogli 9, 10 e 11 del ricorso; 5.2 violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, difetto di motivazione sul motivo d'appello relativo alla necessità di procedere ad una rivisitazione delle complessive emergenze indiziarie, valutate dal Giudice di primo grado, procedendo all'escussione del teste Saverio Baratta;5.3 violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stato il reato di rapina qualificato come furto in considerazione del fatto che la persona offesa Rocco La Monica aveva escluso che il telefono cellulare le fosse stato sottratto con violenza o minaccia; 5.4 violazione di legge e vizi della motivazione per essere state negate le circostanze attenuanti generiche, operando un acritico riferimento alla durata dell'illecito e alla sua ampiezza, senza attribuire la dovuta rilevanza al comportamento processuale dell'imputato, che, come affermato in sentenza, nel corso dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. aveva operato significative ammissioni; 5.5 violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato.

Sarebbe stato errato rigettare la richiesta di accesso al rito abbreviato, subordinata all'audizione della persona offesa in ragione delle contraddizioni che caratterizzavano il suo narrato rispetto alle diverse emergenze investigative, così che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, Franco Chiaia e Fortunato Calabrò hanno contestato l'affermazione della loro responsabilità per il reato di usura. La Corte d'appello è pervenuta alla declaratoria della responsabilità di entrambi i ricorrenti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui scelta di denunciare i fatti era stata genuina ed era avvenuta allorquando ella si era confrontata con l'insostenibilità della situazione, creatasi a seguito di esplicite e sempre più gravi minacce, oltre che violenze, poste in essere da Fortunato Calabrò.

La Corte del merito ha precisato che la veridicità delle circostanze essenziali del racconto della persona offesa aveva trovato una serie di importanti ed ineludibili riscontri, tra cui, "il primo e più importante", era costituito proprio dalla versione che l'imputato Calabrò forniva dei suoi rapporti con la persona offesa al termine delle indagini preliminari con l'interrogatorio del 20 febbraio 2020, acquisito al dibattimento (v. pagina 9 della sentenza impugnata). Un complessivo sostegno alla testimonianza della persona offesa era offerto - sempre secondo la Corte territoriale - anche dal teste Giovanni Pizzino, che aveva ricevuto le confidenze della persona offesa sul prestito usuraio e, in diverse occasioni, aveva accompagnato Fortunato Calabrò a prelevare merce dal magazzino di Costantino Virecci Fano, senza essere in grado di precisare a quale titolo né a quali condizioni avvenissero siffatti prelievi.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata le doglianze difensive non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

3. Il secondo motivo del ricorso di Franco Chiaia, relativo all'invocata diversa qualificazione dei fatti, è privo di specificità. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con le argomentazioni con cui la Corte di appello ha rilevato, in conformità con il Giudice di primo grado, che Franco Chiaia aveva concorso con Fortunato Calabrò nella commissione del delitto di usura. Sulla base del racconto della persona offesa, ritenuta attendibile, infatti, era stato accertato che Fortunato Calabrò aveva svolto la mediazione nei rapporti usurari tra la persona offesa e Franco Chiaia, il quale, del resto, non aveva messo in discussione la consegna di denaro e, quindi, l'esistenza di rapporti con la persona offesa. L'accertato concorso dell'imputato Chiaia nel delitto di usura comporta la non configurabilità del reato di favoreggiamento reale.

4. Il secondo motivo del ricorso di Fortunato Calabrò, concernente la mancata rinnovazione dibattimentale, è manifestamente infondato, oltre che privo di specificità. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria, avendo ritenuto congrui gli elementi acquisiti e, quindi, non necessaria l'audizione del teste Saverio Baratta. Può qui ribadirsi che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820 - 01).Per di più, le deduzioni difensive sono generiche, non avendo il ricorrente specificamente indicato le ragioni della necessità dell'escussione del teste.

5. Anche il terzo motivo del ricorso di Fortunato Calabrò, relativo alla rapina del telefono cellulare, è privo di specificità. La Corte di appello ha rimarcato che la violenza, che aveva accompagnato la sottrazione del telefono a Rocco La Monica e che è ostativa alla configurabilità del reato di furto, era stata ammessa dallo stesso imputato, che aveva appunto affermato di essere stato "un po' aggressivo" e "magari" aveva dato "qualche spinta" alla persona offesa (vedi foglio 12 della sentenza impugnata).

6. Sfugge ad ogni rilievo censorio anche la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, censurato con il terzo motivo del ricorso di Franco Chiaia e con il quarto motivo del ricorso di Fortunato Calabrò. Le attenuanti generiche sono state negate, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine e in ragione della durata dell'illecito e della sua ampiezza. Così argomentando, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610 -01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

Deve poi rilevarsi che la pena, inflitta a Franco Chiaia dal Giudice di primo grado, è stata insindacabilmente confermata dal Collegio territoriale in ragione della durata dell'illecito e della sua ampiezza, come si desume dalle ragioni poste a base del diniego delle attenuanti generiche.

7. L'ultimo motivo del ricorso di Fortunato Calabrò è manifestamente infondato, alla luce delle argomentazioni formulate al foglio otto della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha rimarcato, tra l'altro, che l'integrazione probatoria, a cui era correlata la richiesta di rito abbreviato, non era fondata su elementi specifici, connessi all'individuazione di punti decisivi di mendacio del racconto della vittima, sicché, in difetto dei necessari presupposti, non era accoglibile.

8. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non ravvisandosi profili di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Grf dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell