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Sentenza — n. 27032/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for aggravated robbery due to lack of specific reasoning on voluntary recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the second-instance judgment regarding the finding of voluntary recidivism while upholding the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued the lower courts failed to sufficiently explain why prior crimes influenced the current offense, whereas the prosecution maintained the denial of mitigation was based on the violent nature of the robbery. The court ruled that while the existence of recidivism was clear, the specific reasoning linking past conduct to the current crime was absent, necessitating a new trial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court must specifically examine the relationship between prior convictions and the current offense to establish recidivism as a factor of social danger, rather than merely citing the existence of past crimes.

Parole chiave

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voluntary recidivism specific duty of reasoning aggravated robbery general mitigating circumstances social danger assessment criminal biography partial annulment recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
5 della sentenza di primo grado -il Tribunale di Torre Annunziata ha espressamente considerato la recidiva nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
Giova, infatti, premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di Cassazione in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Rv.
Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VUOLO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/07/1987 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vuolo Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 26/4/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata il 13/7/2021 per il reato di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1 Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva semplice, facoltativa, sulla base del richiamo alla negativa biografia penale dell'imputato. 1.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Giova, infatti, premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di Cassazione in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690). Nel caso di specie deve ritenersi pacifico che la recidiva sia stata riconosciuta, atteso che - a pag. 5 della sentenza di primo grado -il Tribunale di Torre Annunziata ha espressamente considerato la recidiva nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., espressamente ritenuta "equivalente alle aggravanti ed alla recidiva (comunque a reati della stessa indole - reati urbanistici e violazione dei sigilli - commessi più di dieci anni or sono)", sicché è innegabile che la stessa ha inciso nel giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Nel riconoscere la recidiva, però, né il giudice di primo grado, né la Corte di Appello hanno soddisfatto l'onere motivazionale sugli stessi incombente, atteso che quest'ultima si è limitata a riconoscere come implicita la motivazione del primo giudice sul punto, in virtù del richiamo operato alla biografia penale dell'imputato ed alla non trascurabile gravità del fatto, mentre, in realtà, il Tribunale di Torre Annunziata aveva anche rilevato come i precedenti penali del Vuolo fossero risalenti nel tempo e di diversa indole rispetto a quello oggetto del procedimento, che, pure, si specificava non aver "messo in luce particolare abilità delinquenziale", sicché dalle due sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701), non emergono in alcun modo le ragioni per le quali il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne porti a ritenere che la condotta pregressa abbia influito sulla consumazione del reato.

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, infatti , la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425;

Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419):

4. E' privo di fondamento, invece, il secondo motivo di ricorso, atteso che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da motivazione fondata sulle gravi modalità del fatto, commesso con uso di pdstola, puntata al volto prima della cassiera e poi del vice responsabile del supermercato: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte