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Sentenza — n. 27031/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; recidiva counts for prescription term even if deemed subvalent. (16 words)

Numero d'incarto Sentenza — n. 27031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the extinction of the crime by prescription. The appellant argued that recidiva should not be calculated for the prescription term because it was treated as a generic mitigating circumstance in the lower court. The Court ruled that when recidiva is equated to mitigating circumstances, it must be applied as an aggravating circumstance to prevent the mitigation from paralyzing the penalty reduction, thus extending the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 2; Art. 616 cod. proc. pen.: When recidiva is equated to generic mitigating circumstances, it must be applied as an aggravating circumstance to prevent the mitigation from paralyzing the penalty reduction, thereby counting towards the prescription term.

Parole chiave

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prescription term calculation recidiva as aggravating circumstance manifest unfoundedness equivalence of recidiva penalty mitigation paralysis cassation inadmissibility subvalent aggravating circumstance recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 2 cod. pen.
Più in generale, del resto, giova ricordare che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, comma secondo cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro.
art. 69 cod. pen
Più in generale, del resto, giova ricordare che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, comma secondo cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, Rv. 265729
un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, Rv. 265729).
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059
(Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez.
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821
280059; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETITO PAOLO nato a LUCERA il 03/11/1991 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Paolo Petito ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che il 26/11/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 10/1/2019 in relazione al reato di truffa ascrittogli, parzialmente riformando la sentenza primo grado solo con la sostituzione della pena detentiva inflitta al Petito con la libertà controllata per la durata di otto mesi. A sostegno del ricorso, con un unico articolato motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non essersi riconosciuta l'estinzione del reato per prescrizione alla data 6/8/2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata, assumendo non potersi calcolare la recidiva perché ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Ettore Pedicini, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, infatti, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, Rv. 265729).

Più in generale, del resto, giova ricordare che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, comma secondo cod. pen. (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821).

4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.• Sentenza a motivazione semplificat