Sentenza — n. 27019/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 19 novembre 2019 dal Tribunale di Modena in relazione a fattispecie di cui all'articolo 707 codice penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TURCO Domenico. 2.1. Con l'unico motivo, si lamenta violazione di legge e conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza in conseguenza della omessa traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa quando era già decorso il termine perentorio di cui al comma quattro dell'articolo 23 bis del decreto-legge 137/2020. In sostanza, il fatto che l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere quando già era spirato il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza avrebbe determinato l'impossibilità per costui di chiedere di procedersi con trattazione orale e di partecipare all'udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato. Infatti, non risulta che, sino alla decorrenza del termine di 15 giorni liberi prima della trattazione dell'udienza, l'imputato abbia avuto qualsivoglia impedimento rispetto alla possibilità di chiedere di procedersi con trattazione orale. Di conseguenza, il fatto che sia intervenuta successivamente una detenzione per altra causa in nulla incide posto che il termine per svolgere la richiesta era ormai decorso e non sono individuabili profili tali da rendere necessaria la rimessione in termini.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURCO DOMENICO nato a TARANTO il 23/12/1972 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO ch-e ha concluso chiedendo 1n C.r. c' CA 1' rtpìr,Ovel-k (tte,1-,J, Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 19 novembre 2019 dal Tribunale di Modena in relazione a fattispecie di cui all'articolo 707 codice penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TURCO Domenico. 2.1. Con l'unico motivo, si lamenta violazione di legge e conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza in conseguenza della omessa traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa quando era già decorso il termine perentorio di cui al comma quattro dell'articolo 23 bis del decreto-legge 137/2020. In sostanza, il fatto che l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere quando già era spirato il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza avrebbe determinato l'impossibilità per costui di chiedere di procedersi con trattazione orale e di partecipare all'udienza.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino - ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'unico motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato. Infatti, non risulta che, sino alla decorrenza del termine di 15 giorni liberi prima della trattazione dell'udienza, l'imputato abbia avuto qualsivoglia impedimento rispetto alla possibilità di chiedere di procedersi con trattazione orale. Di conseguenza, il fatto che sia intervenuta successivamente una detenzione per altra causa in nulla incide posto che il termine per svolgere la richiesta era ormai decorso e non sono individuabili profili tali da rendere necessaria la rimessione in termini.
3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa desumibili dal ricorso, si stima congrua nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso h Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consi 'e