Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26737/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after losing standing under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Francesco Antonio De Pasquale's appeal inadmissible because he personally filed it after losing standing under modified procedural law. The defendant argued for the application of the old rule allowing personal appeals, but the court noted the new Article 613 of the Code of Criminal Procedure, effective June 23, 2017, removed this right. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; The right to file a criminal appeal personally is no longer available to the accused following the legislative reform of June 23, 2017, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility loss of standing personal appeal right procedural law reform Cassation inadmissibility oltraggio alla corte rappresentanza senza poteri falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 e segg. cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la mogifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103 entrata in vigore prima della presentazione del ricorso.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la mogifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: De Pasquale Francesco Antonio, nato a San Severo il 26/08/1999, avverso la sentenza del 21/07/2020 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 21 luglio 2020 il Tribunale di Foggia ha applicato al ricorrente la pena richiesta dalle partiiex artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di ricettazione, 2. Ricorre per cassazione Francesco Antonio De Pasquale, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la mogifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103 entrata in vigore prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.05.2023. Il Consigliere estensore Il P ente Giuseppe Sgadari Giova i iotallevi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA