Sentenza — n. 26724/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Grosseto, con la sentenza impugnata, riconosceva all'imputato la recidiva qualificata, ai sensi del quarto comma, pur in difetto di precedente condanna che avesse riconosciuto la recidiva. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto (art. 569, cod. proc. pen.) per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge penale (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non potendo riconoscersi la recidiva all'imputato che non sia già stato condannato per reato aggravato dalla recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26724/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto (art. 569, cod. proc. pen.) per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge penale (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non potendo riconoscersi la recidiva all'imputato che non sia già stato condannato per reato aggravato dalla recidiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso diretto proposto nell'interesse di: HAMMAMI Zied, nato in Tunisia il 15/7/1983, avverso la sentenza emessa in data 12/11/2021 dal Tribunale di Grosseto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza impugnata, riconosceva all'imputato la recidiva qualificata, ai sensi del quarto comma, pur in difetto di precedente condanna che avesse riconosciuto la recidiva. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto (art. 569, cod. proc. pen.) per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge penale (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non potendo riconoscersi la recidiva all'imputato che non sia già stato condannato per reato aggravato dalla recidiva.
2. Il ricorso deve essere rigettato, attesa la infondatezza (non manifesta, attesa la recente devoluzione della questione alle Sezioni unite della Corte) della censura unica formulata in diritto (violazione della legge penale ad efficacia ingravescente, che disciplina l'istituto della recidiva qualificata da reiterazione), giacché sul punto si sono recentissimamente pronunciate del Sezioni Unite di questa Corte (ud. 30 marzo 2023, ric. Sabbatini, n. R.G. 4278/2022), diffondendo la seguente notizia di decisione: "Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione.". 2.1.
Nella fattispecie la recidiva è stata applicata, avendo il giudice del merito - con motivazione adeguata e esente da vizi - affermato che i precedenti penali dell'imputato, la loro natura, la negativa personalità e la gravità del fatto commesso inducevano a ritenere che il reato contestato costituiva manifestazione di una maggiore pericolosità del suo autore, che risulta essere soggetto avvezzo alla commissione di gravi reati omogenei. La differente esegesi, diffusamente illustrata nella ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni unite (Sez.5, ord. n. 36738 del 13/9/2022), del resto,dava conto della prevalenza dell'opposto orientamento, poi fatto proprio dalla massima espressione di collegialità (tra le più recenti di questa stessa sezione:
Sez. 2, n. 35159 del 1/7/2022, Rv. 283848; Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, Rv. 281229).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. La pronta soluzione dell'unica questione proposta con i motivi di ricorso, attesa la recentissima soluzione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte, induce a redigere la motivazione in forma semplificata. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2023.