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Sentenza — n. 26720/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic sentencing complaint and lack of specific objection to conviction scope.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fontanetta Michele inadmissible and ordered him to pay court costs. Fontanetta argued that the appellate court erred in finding him guilty of multiple extortion attempts and imposed an excessive sentence. The court rejected these claims, stating the second ground was inadmissible because the appellate court explicitly confirmed the first-instance judgment, and the sentencing complaint was too generic without contesting the conviction itself.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 606 lett. e) c.p.p.: An appeal based solely on the amount of the sentence without challenging the conviction is inadmissible, and an appeal that fails to specify the exact grounds for the conviction is rejected as unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic sentencing complaint lack of specific objection extortion conspiracy continuation of crimes estorsione vittima di infortunio reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
1.2.Deduce con il secondo motivo, la mancanza e/o illogicità della motivazione (art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
1.2.Deduce con il secondo motivo, la mancanza e/o illogicità della motivazione (art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 22972
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Fontanetta Michele nato ad Alessandria il 17/6/1969 avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 7/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. Piero Monti che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Fontanetta Michele ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino emessa in data 29/4/2021 che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con la quale, in esito al giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine a più episodi di estorsione, in continuazione, posti in essere di danno di Drago Paolo. 1.1 Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge ( art 606 lett.

b) c.p.p.) per avere il giudice di appello erroneamente ravvisato il concorso di Fontanetta nel tentativo di estorsione, relativamente all'episodio del 24/6/2020, posto che egli, effettivamente, si recò presso l'abitazione dei genitori di Drago Paolo, ma solo per chiedere notizie in merito allo stato di salute dell'amico. 1.2.Deduce con il secondo motivo, la mancanza e/o illogicità della motivazione (art. 606 lett.

e) c.p.p.) avendo il giudice di appello confermato la pena irrogata a Fontanetta in primo grado (pari ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa), pur avendo riconosciuto che egli rispondeva di un solo episodio estorsivo e non di più reati avvinti dal vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manifestamente infondati appaiono al Collegio i motivi di gravame proposti. Il giudice di secondo grado ha correttamente evidenziato quale fu il contributo che il ricorrente apportò alla esecuzione del reato estorsivo sottolineando che la presenza di Fontanetta, in occasione dell'incontro del 24 giugno 2020, presso l'abitazione dei genitori di Drago, durante il quale il correo Fontana minacciò Ferrabone Daniela di fargliela pagare se il figlio non avesse pagato il suo debito, non fosse casuale poiché Fontanetta, amico della vittima, si recò a casa della Ferrabone insieme al correo, ed agì a sostegno della pretesa creditoria illecita sfruttando il rapporto di amicizia con la p.o., per indurla a pagare, al fine di evitare più gravi conseguenze.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979; Sez. 2,n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807). Nello specifico le sentenze di merito hanno rilevato che Fontanetta era a conoscenza del violento pestaggio subito da Drago per mano dei correi e, nonostante questo, si recò insieme a Fontana, a casa dei genitori della vittima per acquisire notizie sul ragazzo ed esigere il pagamento.Va ricordato che, legittimamente è ritenuta la minaccia estorffiva in una apparente richiesta di pagamento di un debito di natura illecita allorquando, con motivato apprezzamento delle circostanze di fatto, si ravvisi che quella richiesta dissimula in realtà una vera e propria intimidazione, rapportandola al soggetto che ne è l'autore, in un contesto in cui già si erano verificati atti violenti intimidatori ed in relazione alla gravità delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento sicchè alcun vizio si rileva nella motivazione che risulta adeguata e corretta.

Ciò in quanto la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004,Rv. 22972).

2. Alla luce di tali considerazioni anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il giudice di appello ha, consapevolmente, dato integrale conferma alla sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione dei fatti che nella determinazione pena inflitta. A pag. 3 della sentenza impugnata si legge, infatti, "l'appello è infondato e deve essere respinto " e nella parte finale " la sentenza merita piena conferma" (si ricordi che l'appello mirava proprio a circoscrivere la responsabilità di Fontanetta ad un solo reato).

Deve ritenersi, dunque, che il giudice di appello benchè abbia riconosciuto che l'imputato, come osservato dal difensore, aveva presenziato al solo episodio del 24 giugno, ha poi respinto l'appello sul presupposto che Fontanetta non fosse estraneo al complessivo contesto estorsivo posto in essere in danno di Drago, avendo cooperato e condiviso il proposito criminoso dei correi i quali, in più occasioni, avevano perpetrato atti di intimidazione e violenze nei confronti di Drago sottoposto, pochi giorni prima del 24 giugno, ad un violento pestaggio di cui Fontanetta era al corrente pur non avendovi materialmente partecipato.

3. In ogni caso deve rilevarsi che il ricorrente contesta il trattamento sanzionatorio, deducendo che non sarebbe stato eliminato l'aumento di pena per la continuazione pur avendo il giudice di appello circoscritto la responsabilità di Fontanetta ad un solo episodio estorsivo. Ebbene, la doglianza è generica in quanto si concentra solo sulla entità della pena senza contestare l'omessa pronuncia assolutoria in ordine agli episodi dai quali si assume l'estraneità. In conclusione il rilievo censorio non coglie nel segno poiché la sanzione inflitta appare coerente con il costrutto motivazionale, integrato, delle due sentenze di merito, che hanno collocato Fontanetta nel complessivo contesto estorsivo posto in essere in danno di Drago e che il ricorrente, sostanzialmente, non contesta nonostante l'omessa pronuncia assolutoria, esponendo così il rilievo alla inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro alla cassa delle ammende. Roma, 28/2/2023 Il Consigliere estensore Ike dente Lucia Aielli Gio Diotallevi