Cassation court dismisses appeals claiming contradictions in aggravated recidivism and sentencing continuation calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, rejecting their claims of contradictory reasoning regarding aggravated recidivism and sentencing continuation. The defendants argued that the appellate court inconsistently applied rules on recidivism limits and failed to properly consider mitigating factors like minor property damage. The court ruled that the appellate judgment was sufficiently motivated and that the legal principles applied regarding recidivism and sentencing were correct and consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, co. 4 c.p.; Art. 81, co. 4 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The Court of Cassation holds that a lower court's reasoning is not vitiated by contradiction when it applies distinct legal tests for aggravated recidivism and sentencing continuation, provided the motivation clearly distinguishes between the specific requirements for each statutory provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da Primerano Luigi nato a Bologna il 20/1/1991 Bertolino Tommaso Maria nato a Palermo 1'11/11/1980 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 11/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell'11/2/2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 21/7/2021, che aveva condannato Primerano Luigi e Bertolino Tommaso Maria alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata in concorso e porto di coltello, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dagli imputati in relazione al trattamento sanzionatorio, riduceva le pene loro inflitte. 2.Avverso tale sentenza, con distinti atti, propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo, Primerano Luigi, il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della recidiva aggravata di cui all'art. 99, co. 4, c.p., che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente basandosi sui soli precedenti penali dell'imputato e che, in maniera contraddittoria, avrebbe poi escluso, ai fini dell'aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 81, co. 4, c.p., così motivando "il limite di aumento di cui all'art. 81, co. 4, c.p., trova applicazione nel soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo con una sentenza definitiva emessa antecedentemente alla data di commissione dei reati per cui si procede". 3.Bertolino Tommaso Maria deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81, co. 3 e 4 c.p., e 99 c.p. I giudici di merito, avrebbero applicato un aumento di pena a titolo di continuazione ex art. 81 c.p., partendo da una pena base per il reato più grave, comprensiva della recidiva estendendo così anche al reato contravvenzionale la circostanza aggravante della recidiva.
3. Con il secondo motivo eccepisce l'illogicità della motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Deduce che la Corte d'appello avrebbe escluso la circostanza attenuante, dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, considerando gli effetti dannosi prodotti dalla condotta del reo, circostanza che costituisce danno morale e non patrimoniale ed avrebbe, altresì, in modo illogico, ritenuto non minimale il provento di reato pari a soli 125 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorsi sono generici in quanto non si confrontano con la dettagliata e giuridicamente ineccepibile motivazione della sentenza di appello reiterando doglianze adeguatamente vagliate e superate dal giudice di secondo grado.
2. Per quanto riguarda il ricorso di Primerano Luigi, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva aggravata, ex art. 99 co. 4 c.p., dando applicazione ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, onde verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore (Sez. feriale, 27 agosto 2013, n. 35526; Sez. 6, 7 dicembre 2010,n. 43338), non deve limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma deve istituire una relazione fra tali fattori e quelli rinvenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se - in ragione della natura dei distinti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fa un fatto e l'altro nonché della occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità - sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l'esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando.
Nel caso in esame, la Corte di Bologna ha esaminato compiutamente la natura dei delitti precedentemente commessi da Primerano ( sempre reati contro il patrimonio commessi, però, con modalità fraudolente) valutando come, nel caso in esame, egli avesse incrementato la capacità criminale, giungendo a commettere i delitti per fini di lucro, ricorrendo alla minaccia con armi e mettendo a rischio anche l'incolumità delle persone. Elementi questi certamente rappresentativi della accresciuta capacità criminale dell'agente, che dimostrano come il giudice abbia svolto la peculiare valutazione al fine di porre in luce, attraverso l'esame coordinato delle condotte pregresse con quelle attuali, la specifica indifferenza dell'agente alla efficacia special-preventiva e riabilitativa della condanna penale. (Sez. 3,n. 19170/2014, Rv. 263464;
Sez. 3, n. 33299/2016, Rv. 270419). 3.Alcuna contraddizione è ravvisabile, poi, nell'aver escluso l'aumento ex art. 81, co. 4, c.p., e ritenuto sussistente la recidiva reiterata, poiché, la Corte d'appello ha dato applicazione al principio condiviso dal collegio secondo cui "il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81 c.p., comma 4 novellato dalla L. n. 251 del 2005, art.
5) trova applicazione nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo con una sentenza definitiva emessa antecedentemente alla data di commissione dei reati per i quali si procede (cfr. in tal senso anche Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, Rv. 276268), mentre la sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è ritenuta sulla base di un valutazione che prescinde dalla precedente dichiarazione irrevocabile di recidiva è correlata alla verifica della accresciuta pericolosità criminale del reo sulla base di una valutazione della condotta pregressa e di quella attuale. 4.Quanto primo motivo di ricorso di Bertolino, con il quale si contesta la quantificazione della pena a seguito dell'aumento per la continuazione ex art. 81 co. 4 c.p., deve rilevarsene la palese infondatezza avendo il giudice di appello confermato la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio, in ragione della ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale di cui all'art. 99 co. 4 c.p., che ha comportato la determinazione della pena base, in anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa sulla quale, poi, è stato praticato l'aumento di pena per la continuazione, nella misura di un terzo della pena prevista per il reato più grave, a nulla rilevando che il reato satellite fosse una contravvenzione poiché, come affermato dalle Sez.
Unite di questa Corte, la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 273750). 5.Reiterativo è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'attenuante dell'aver cagionato un danno di speciale tenuità ( art. 62 n. 4 c.p.),II giudice di appello ha congruamente motivato al riguardo, effettuando una valutazione globale del pregiudizio subìto dalle parti lese ( pag. 11 della sentenza di appello) (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173;
Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Rv. 25775501).
6. Per tutti i motivi sopra illustrati, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti che li hanno proposti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa della ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favor