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Sentenza — n. 26718/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26718/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 01/07/2022 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 22/10/2020, con la quale Scannapiecoro Fabio è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (640, comma secondo n. 2-bis, art. 61 n. 5, cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26718/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La disposizione recata dall'art. 23 cit., nella parte in cui attribuisce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte, è, infatti, riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive rinvio del dibattimento ritardo del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 178 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione lo Scannapiecoro deducendo un unico articolato motivo di ricorso, nell'ambito del quale ha rilevato la ricorrenza di violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.
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Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da SCANNAPIECORO FABIO nato a San Giorgio a Cremano il 28/12/2000 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. Luigi BONETTI, che concluso per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 01/07/2022 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 22/10/2020, con la quale Scannapiecoro Fabio è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (640, comma secondo n. 2-bis, art. 61 n. 5, cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione lo Scannapiecoro deducendo un unico articolato motivo di ricorso, nell'ambito del quale ha rilevato la ricorrenza di violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. lett.

c) e d.l. n. 137 del 2020, art. 23-bis, comma 2, convertita nella legge n. 176 del 2000. La difesa ha osservato in particolare che nonostante fossero state depositate tempestivamente conclusioni scritte in data 25/06/2022, tra l'altro eccependo la tardività, nonché mancata notifica, delle conclusioni scritte del Procuratore generale, ed in subordine insistendo per l'accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, la Corte di appello nell'ambito della motivazione contestuale testualmente affermava "il difensore non ha fatto pervenire conclusioni scritte", omettendo non solo di rilevare la tardività delle conclusioni formulate dal Procuratore generale, ma anche di considerare le conclusioni regolarmente inoltrate come da documentazione allegata con ciò violando il diritto di difensa del ricorrente e incorrendo in una nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato. La difesa ha difatti allegato a riscontro della propria doglianza documentazione, già presente al fascicolo, dalla quale è possibile riscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01), l'effettiva omessa considerazione da parte della Corte di appello delle conclusioni della difesa tempestivamente depositate) (1-Z ea-dt du,- ( re_223 P Duto u,ceu_ ,<,(A,q ~Le 2. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, Sciuto, Rv. 282881-01).

In particolare, si è osservato, con ragionamento che qui si condivide, che "nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, regolata dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, è previsto un meccanismo che comporta la comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato e delle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà, riconosciuta all'imputato, di far pervenire al giudice conclusioni scritte." (Sez. 6, n. 3913 del 144424 del 30/09/2022, Maca, Rv. 284004-014/12/2021, Sciuto, Rv. 282881-01). 2, Il rilevato vizio integra una nullità generale relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva, e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà dell'imputato, al giudizio, tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione (la norma si esprime infatti precisando che il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza).

La disposizione recata dall'art. 23 cit., nella parte in cui attribuisce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte, è, infatti, riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett.

c) cod. proc. pen., intervento che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, Sentenza n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208,597-01)., C e/Y7 ej,32 L e( ( 1-021243 „ Gut1e..( 17,12QA ' 3t'a sentenza' eve conseguentemente essere annulla tà senia rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sentenza della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso