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Sentenza — n. 26210/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of real security measures against annulled preventive seizure. The court holds that the appeal targets the original ablator decree, not the subsequent execution order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Milan court order annulling a preventive seizure on GP OMNIA assets, arguing the investigation exceeded statutory limits. The court rejected this, ruling that the appeal correctly targeted the original ablator decree which established the seizure amount, rather than the subsequent execution order. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the execution phase is distinct from the ablator measure itself.

Regesto Legislator

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Art. 405 cod. proc. pen.; Art. 273 cod. proc. pen.: The appeal against a preventive seizure targets the ablator decree establishing the value, not the subsequent execution order identifying specific assets.

Parole chiave

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preventive seizure real security measures execution order ablator decree admissibility of appeal investigation limits fumus commissi delicti gestione del patrimonio privato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 405 cod. proc. pen.
che una diversa interpretazione dell'art. 405 cod.proc.pen.
Art. 273 cod. proc. pen.
Art. 416 cod. pen.
Inoltre, considerata la stretta connessione che sussiste tra reato associativo e reati- fine, il materiale probatorio legittimamente acquisito indagando sul reato ex art. 416 cod.pen.
D.L. n. 137/2020
23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L.
D.L. n. 198/2022
137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022: visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons.
art. 405 cod.proc.pen
che una diversa interpretazione dell'art. 405 cod.proc.pen.
art. 416 cod.pen
Inoltre, considerata la stretta connessione che sussiste tra reato associativo e reati- fine, il materiale probatorio legittimamente acquisito indagando sul reato ex art. 416 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45852 del 01/10/2019
Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015
(Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Rv.
Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017
264282- 01;Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOavverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 8/2/2023 nei confronti di Tescione Nicola n. a Mugnano di Napoli il 2/6/1976 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022: visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le note difensive a firma degli Avv.ti Longone e Sica

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta di riesame formulata nell'interesse di Tescione Nicola, annullava il decreto di sequestro preventivo con il quale il Gip del Tribunale di Milano, convalidata la misura emessa in via d'urgenza dal P.m. in data 12/12/2022 e ritenuto il fumus in relazione ai delitti di associazione per delinquere, truffa pluriaggravata ed autoriciclaggio, disponeva il vincolo con riguardo alla gestione patrimoniale di GP OMNIA, accesa dal prevenuto presso Fideuram Investimenti, sino alla concorrenza della somma di euro 1.588.147,59. Il Tribunale del riesame è pervenuto al disposto annullamento condividendo l'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti oltre il fisiologico termine semestrale, spirato il 3/9/2022, reputando in conseguenza che gli elementi acquisiti fino a detta data non fossero sufficienti a provare il fumus commissi delicti sia con riguardo alla fattispecie associativa che alle singole truffe contestate.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti. Il ricorrente sostiene che il collegio cautelare ha erroneamente individuato il dies a quo dal quale computare la decorrenza del termine di indagine in quanto, attesa la natura del reato di associazione per delinquere, la decorrenza coincide con la cessazione della permanenza, nella specie protrattasi quantomeno sino alla data di esecuzione delle perquisizioni (30/11/2022).

Aggiunge il P.m. che una diversa interpretazione dell'art. 405 cod.proc.pen. finirebbe per garantire l'impunità per quei reati la cui consumazione si protrae oltre il termine di durata massima delle indagini. Inoltre, considerata la stretta connessione che sussiste tra reato associativo e reati- fine, il materiale probatorio legittimamente acquisito indagando sul reato ex art. 416 cod.pen. deve ritenersi utilizzabile anche per accertare i reati rientranti nel programma criminoso; 2.2 la violazione di legge per effetto dell'omessa valutazione delle circostanze rappresentate in querela dalla p.o.

Il P.m. ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver ricompreso tra gli atti di indagine inutilizzabili, in quanto successivi al 3/9/2022, anche la querela dell p.o. Barbato Ferraiuolo Maria del 19/12/2022, sebbene si tratti di atto non riconducibile all'attività investigativa del P.m. con la conseguenza che l'omesso esame della stessa ha privato il collegio di un elemento conoscitivo valorizzabile ai fini del fumus; 2.3 l'apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dei fumus, avendone l'ordinanza impugnata negato la ravvisabilità non sulla base degli elementi acquisiti in atti e pacificamente utilizzabili ma recependo acriticamente la valutazione effettuata dal Gip in occasione di una prima richiesta della misura, che non aveva trovato accoglimento.

Aggiunge che dalla querela della Barbato Ferraiuolo e dalle sit degli altri sinistrati emergevano le caratteristiche del consolidato agire criminale del sodalizio sicché le argomentazioni svolte in merito al fumus appaiono disancorate dalle peculiarità del caso concreto. 2 ,g9 3. Gli avvocati Lucilla Longone e Maurizio Sica nell'interesse del Tescione hanno depositato note difensive, chiedendo emettersi una pronunzia d'inammissibilità o di rigetto del ricorso, segnalando la carenza di motivazione in ordine al primo motivo di annullamento, che appare assorbente.

4. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. Il collegio cautelare (pag.

13) ha chiarito che il Gip, con provvedimento in data 18/11/2022, aveva disposto nei confronti del Tescione il sequestro preventivo in forma diretta del profitto riveniente dalle truffe aggravate contestate sino alla concorrenza di euro 1.835.002,00. In sede esecutiva, 1'1/12/2022, veniva rinvenuta ed appresa in danno dell'indagato la somma di euro 246.854,41, non risultando individuati altri beni aggredibili. In data 12/12/2022 il P.m. disponeva in via d'urgenza il vincolo sul controvalore delle gestione patrimoniale GP OMNIA n....208, accesa presso Fideuram Investimenti, sino alla concorrenza di euro 1588.147,59, provvedimento convalidato dal Gip il 14/12 seguente e costituente oggetto della procedura di riesame reale. 4.1 Come correttamente evidenziato dai giudici del riesame "l'apprensione del denaro controvalore della gestione patrimoniale non poteva costituire oggetto di ulteriore e diverso provvedimento ablatorio, atteso che il primigenio decreto di sequestro preventivo del 18/11/2022 non aveva esaurito e soddisfatto la capienza individuata", sicché" la successiva domanda cautelare del P.m. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, trattandosi di mera attività esecutiva correlata all'individuazione dell'ulteriore profitto confiscabile".

Il Tribunale, muovendo da detta condivisibile premessa, ha, quindi, osservato che l'originario e unico valido provvedimento impositivo del vincolo era stato annullato dal Tribunale del riesame per insussistenza del fumus, restando per l'effetto travolto anche il decreto a giudizio, privo di giuridica autonomia.

5. Il P.m. ricorrente non si rapporta criticamente con l'assorbente considerazione sviluppata dall'ordinanza impugnata circa l'illegittima duplicazione della domanda cautelare reale, confutando gli argomenti spesi dal Tribunale del riesame a sostegno dell'annullamento del diverso provvedimento reso dal Gip in data 18/11/2022. 6.La valutazione dell'ordinanza impugnata è giuridicamente ineccepibile giacché, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari reali, l'oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo è costituito dal provvedimento ablatorio, che rimane unico anche se, per la necessità di ricercare i beni da sottoporre a vincolo, sia posto in esecuzione, pro parte, in momenti diversi, non determinando una tale evenienza l'ammissibilità di plurime impugnazioni (Sez. 3, n. 45852 del 01/10/2019, Rv. 277267 - 01).

Si è, altresì, precisato, che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Rv. 264282- 01;Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Rv. 271736 - 01).

Pertanto, l'apposizione del vincolo sulla gestione patrimoniale Omnia costituiva un mero adempimento esecutivo che trovava causa e giustificazione nell'ordinanza genetica del 18/11/2022, la quale aveva indicato l'ammontare del profitto delle truffe da assoggettare a vincolo, demandando alla pubblica accusa l'individuazione dei cespiti da assoggettare concretamente alla misura.

7. Per le anzidette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso C