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Ordinanza — n. 26205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 26 ottobre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava a Michele Inserra, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Parole chiave

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assicurazione contro il furto ricettazione allegazioni insufficientemente motivate esame di cassazione ricorso per inadempienza risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 26 ottobre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava a Michele Inserra, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato e ricettazione.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSERRA MICHELE nato a VICO EQUENSE il 30/01/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 del G.I.P. TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava a Michele Inserra, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato e ricettazione.

2. Ha proposto ricorso personalmente Michele Inserra chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 m