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Ordinanza — n. 26204/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant without lawyer's mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without a valid lawyer's mandate. Although the defendant argued for lack of evidence and illogical reasoning, the law requires appeals to be signed by registered defense counsel. The court rejected the personal signature and the accompanying attestation of authenticity as insufficient to establish a lawyer's authority.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot be personally filed by the party and must be signed by defense counsel, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal filing defense counsel mandate inadmissible cassation appeal personal signature validity procedural requirements appeal requisito della firma autografa rapina qualificata permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103
613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario
Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa
Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv.
Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T.
266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv.
Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu
251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv.
Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, Egiziano
248449; Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, Egiziano, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIHEB MORAD nato a ROMA il 07/01/1995 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22 novembre 2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, riduceva la pena inflitta in primo grado a Morad Chiheb per due reati di rapina aggravata (una consumata e una tentata).

2. Ha proposto ricorso personalmente Morad Chiheb chiedendo l'annullamento della sentenza per "mancanza di prova" e "mancanza o manifesta illogicità della motivazione".3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso in esame è sottoscritto dall'imputato personalmente ed in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore ("E' tale"), senza alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà del difensore di fare propri i motivi di impugnazione articolati da Morad Chiheb, in presenza della quale soltanto il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario, Rv. 270048;

Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449; Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, Egiziano, Rv. 248347).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec