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Ordinanza — n. 26200/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to civil party presence and plea agreement in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without remittal. The appellant, Carmelo Presti, argued that the Court of Appeal erred by not declaring the prosecution unprocedable due to a missing complaint, despite the presence of a civil party and a plea agreement. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the existence of a civil party and the agreed-upon sentence legally preclude the lack of a complaint from being a ground for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 612-bis cod. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In criminal proceedings with a constituted civil party and a plea agreement, the absence of a formal complaint does not render the prosecution unprocedable, and such procedural defects are not subject to review on appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility civil party constitution plea agreement proceedings lack of complaint defense procedural unprocedability allegazioni di persecuzione contraddittorie persecuzione politica persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 612-bis cod. pen.
pen., ha inflitto la pena oggetto di accordo tra le parti al Presti Carmelo per il reato allo stesso ascritto (art. 612-bis cod. pen.), con conferma nel resto.
Art. 336 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il Presti ha presentato un motivo di ricorso del tutto generico, eccependo la mancanza di querela in procedimento caratterizzato dalla presenza di parte civile costituita, ad esito di richiesta formulata dallo stesso ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 612-bis cod. pen
pen., ha inflitto la pena oggetto di accordo tra le parti al Presti Carmelo per il reato allo stesso ascritto (art. 612-bis cod. pen.), con conferma nel resto.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il Presti ha presentato un motivo di ricorso del tutto generico, eccependo la mancanza di querela in procedimento caratterizzato dalla presenza di parte civile costituita, ad esito di richiesta formulata dallo stesso ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e recepita dalla Corte di appello con la decisione impugnata (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI CARMELO, nato a Sant'Agata di Militello il 06/04/1993 avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. TOMMASO ATRU RYOLO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 26/10/2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/12/2021 dal G.u.p. del Tribunale di Patti, ad esito di richiesta concordata tra le parti di rideterminazione della pena, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2, cod. pen., ha inflitto la pena oggetto di accordo tra le parti al Presti Carmelo per il reato allo stesso ascritto (art. 612-bis cod. pen.), con conferma nel resto.

2. Presti Carmelo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 612-bis cod. pen. e 336 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l'improcedibilità per il reato di cui al capo a) per mancanza dell'atto di querela per il reato ascritto.

3. Il Presti ha presentato un motivo di ricorso del tutto generico, eccependo la mancanza di querela in procedimento caratterizzato dalla presenza di parte civile costituita, ad esito di richiesta formulata dallo stesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato e non consentito, con conseguente inammissibilità del ricorso, in presenza sia di costituzione di parte civile (elemento che smentisce all'evidenza la richiamata assenza di condizione di procedibilità) che di richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. e recepita dalla Corte di appello con la decisione impugnata (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Gli elementi richiamati dal ricorrente non possono essere difatti oggetto di delibazione in sede di legittimità, in considerazione del negozio processuale liberamente stipulato tra le parti e consacrato nella decisione del giudice, in mancanza di qualsiasi illegalità della pena.

5. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così