Cassation annuls lower court order for missing notification of search warrant, requiring actual knowledge for appeal terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Forlì's order declaring the appeal inadmissible due to a procedural error regarding the calculation of appeal deadlines. The defense argued that the search warrant was not properly notified, meaning the ten-day appeal period should have started only after actual knowledge, which occurred later. The court agreed, ruling that mere insertion of the warrant into the file does not constitute effective notice, and ordered a remand for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324 cod. proc. pen.; Art. 355, comma 3 cod. proc. pen.: The ten-day term to request a review of a search warrant commences from the date of notification or the date the interested party actually obtains knowledge of the warrant and its grounds, not merely from its inclusion in the file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAXHIRAJ DRITAN, nato in Albania il 09/08/1977 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE DI FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. Chiara BELLETTI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite e precisate con la memoria difensiva del 15/03/2023.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 01/12/2022 il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata via p.e.c. dall'Avv. Chiara Belletti quanto alla richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 08/11/2022 nell'ambito del procedimento a carico del ricorrente HAXHIRAJ DRITAN.
2. Il Tribunale ha richiamato il disposto dell'art. 324 cod.proc.pen. ed ha evidenziato come, in data 08/11/2022, in sede di convalida dell'arresto del ricorrente, tale decreto fosse stato inserito nel fascicolo, dovendosi conseguentemente ritenere sussistente la piena conoscenza dell'atto da parte del difensore.
3. HAXHIRAJ DRITAN, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3, cod. proc. pen.. Era mancata qualsiasi notifica al difensore, conseguentemente il termine di dieci giorni per l'impugnazione doveva essere identificato in relazione alla data di effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo del provvedimento. La difesa ha precisato come, in occasione dell'udienza di convalidai non avesse avuto modo, a causa della sequenza procedimentale caratterizzata da tempi serrati, di visionare il fascicolo e quindi non era venuta a conoscenza del decreto di convalida. Era quindi riuscita ad avere conoscenza del decreto di convalida, in mancanza di qualsiasi notifica dello stesso, solo in epoca successiva, grazie alla consultazione del fascicolo da parte di un collega del Foro di Forlì. La declaratoria d'inammissibilità era illegittima, atteso che il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto, effettivamente, decorrere dal 14/11/2022.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato, con principio che si intende ribadire, che in tema di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato abbia comunque avuto notizia dell'avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01). Occorre, dunque, un'effettiva conoscenza, provata e riscontrata, del sequestro probatorio da parte dell'interessato, che nel caso in esame, non solo non ne ha ricevuto notifica, ma neanche sembra averne avuto conoscenza altrimenti, non potendosi a tal fine ritenere mezzo equivalente la presunzione di conoscenza da parte del difensore, ricostruita dal Tribunale esclusivamente sulla base dell'inserimento del decreto in questione nel fascicolo di ufficio durante l'udienza di 2 1tk- convalida, in assenza di qualsiasi effettivo riscontro quanto ad una diretta presa in visione dello stesso da parte del difensore.
In conclusione, per determinare la decorrenza del predetto termine, il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida, anche in considerazione del fatto che tale provvedimento potrebbe anche non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611-01; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333-01; Sez. 2, n. 29493 del 12/06/2003, Sterbini, Rv. 226772-01).
2. La motivazione del provvedimento impugnato dimostra come non siano stati correttamente applicati i principi di diritto appena enunciati. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, competente ai sensi dell'art. 3