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Sentenza — n. 26195/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for procedural nullity due to notification to defense counsel without verifying defendant's domicile suitability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's second-instance judgment regarding Floriano Fancellu's conviction for receiving stolen goods. The defendant argued that the appeal hearing notice was invalidly served to his official defense counsel before the court verified the unsuitability of the declared domicile. The court held that serving the notice solely to the counsel deprived the defendant of procedural rights and violated the principle of contradiction, warranting annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 420 bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 179, cod. proc. pen.: Notification of an appeal hearing to the official defense counsel without prior verification of the declared domicile's suitability constitutes a violation of the principle of contradiction, rendering the judgment null and void.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity notification of appeal defense counsel service domicile suitability principle of contradiction criminal procedure annulment without remittal domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
220092) e da quella diligentemente allegata ai motivi di ricorso, risulta che allorquando fu disposta ed effettuata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello presso il domicilio del difensore, donniciliatario ex lege, secondo quanto dispone l'art. 161, comma 4, cod.
Art. 420 bis, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FANCELLU Floriano, nato a Luino il 30/4/1985; avverso la sentenza del 15/9/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza pubblica del 22 ottobre 2020, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava Floriano Fancellu responsabile del reato di ricettazione a lui ascritto e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni relative alle spese processuali. Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Milano, all'esito della udienza camerale del 15 settembre 2022, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la sentenza di primo grado, preliminarmente rigettando la dedotta eccezione processuale con la quale, in sede di conclusioni scritte, la difesa dell'imputato aveva fatto rilevare la nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello (avviso di fissazione della udienza), notificata presso il difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) il 26 maggio 2022, prima ancora che fosse verificata l'inidoneità del domicilio dichiarato (10 giugno 2022) per essersi l'imputato trasferito altrove, presso domicilio, peraltro, conosciuto.

Floriano Fancellu, a ministero del difensore officiato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 161, comma 4, 420 bis, comma 4, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte proceduto in assenza dell'imputato, senza verificare la conoscenza compiuta del processo fissato in appello, avendo il Presidente disposto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello presso il difensore (già nominato di ufficio) in data 26 maggio 2022, allorquando non era stata ancora verificata la inidoneità del domicilio dichiarato, accertata solo in data 10 giugno 2022, come da relata allegata ai motivi di ricorso. Consegue la nullità del giudizio e della sentenza impugnata.

2. I medesimi vizi procedurali sono dedotti con il secondo motivo di ricorso, deducendo che, essendo conosciuto il domicilio presso cui si era trasferito l'imputato, la Corte avrebbe dovuto ripetere la notificazione presso il domicilio conosciuto.

3. Violazione e falsa applicazione della legge penale, per difetto, nella fattispecie concreta, del dolo di ricettazione.

4. Ancora i medesimi vizi sono dedotti sul merito della affermazione della responsabilità, avendo l'imputato immediatamente indicato il nominativo del soggetto dal quale aveva ricevuto la vettura.

5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce, infine, difetto di dolo eventuale in ordine alla consapevolezza della natura illecita della res ricevuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, gli altri restano assorbiti dalla decisione di annullamento per vizio processuale.1.1. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) e da quella diligentemente allegata ai motivi di ricorso, risulta che allorquando fu disposta ed effettuata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello presso il domicilio del difensore, donniciliatario ex lege, secondo quanto dispone l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la Corte non aveva alcuna contezza della inidoneità del domicilio dichiarato, che verificò solo in data 10 giugno 2022.

L'avviso di fissazione della udienza camerale per il giudizio di appello fu quindi notificato "solo" al difensore di ufficio già nominato e non anche (validamente) all'imputato, che è rimasto deprivato della facoltà di nominare un difensore di fiducia o, magari, eleggere scelte processuali deflattive. 1.2. La pronta e tempestiva eccezione proposta sul punto dalla difesa dell'imputato (conclusioni scritte depositate in tempo utile per l'udienza fisata) rende superflua la qualificazione della patologia, che, ove pure dovesse ritenersi relativa o a regime intermedio, è comunque stata tempestivamente rilevata.

2. i restanti motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale.

3. Consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata poiché emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio. 3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per la prosecuzione per l'ulteriore corso del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del