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Sentenza — n. 26194/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of private prosecution intent in condominium complaint documents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The defense argued that recent procedural reforms required explicit private prosecution intent in complaints for aggravated misappropriation, which was allegedly missing from the condominium administrators' documents. The court rejected this, ruling that the technical designation of the documents as 'denuncia-querela' and requests for punishment suffice to establish the necessary intent under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. proc. pen.; Art. 124 cod. pen.: In private prosecution offenses, the intent to punish is validly manifested by the technical designation of the act as a 'denuncia-querela' or by explicit requests for punishment, without requiring special formulas.

Parole chiave

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private prosecution intent denuncia-querela validity procedural admissibility condominium complaints aggravated misappropriation favor querelae principle Cassation inadmissibility amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. proc. pen.
Aggiunge che, nella specie, le denunzie sporte dagli amministratori dei condomini subentrati al prevenuto difettano dei requisiti previsti dall'art. 336 cod.proc.pen., stante l'assenza della manifestazione della volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato.
Art. 124 cod. pen.
D. Igs n. 36/2018
Il difensore, dopo aver richiamato le modifiche circa la procedibilità relative a reati contro il patrimonio introdotte con D. Igs n. 36/2018, segnala che per effetto della cennata novella il reato di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art.
art. 646 cod.pen
artt. 336 cod.proc.pen
Marco Mascheroni, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 336 cod.proc.pen.
art. 336 cod.proc.pen
Aggiunge che, nella specie, le denunzie sporte dagli amministratori dei condomini subentrati al prevenuto difettano dei requisiti previsti dall'art. 336 cod.proc.pen., stante l'assenza della manifestazione della volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021
277801-01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021,dep.
Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013
Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016
258682-01;Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv.
Sez. 4, n. 3733 del 7/11/2019
268201-01; Sez. 4, n. 3733 del 7/11/2019, dep.
Sez. 5, n. 44968 del 27/09/2012
278034-01) e si è ulteriormente chiarito che è, comunque, sufficiente ad integrare l'istanza punitiva l'uso di espressioni quali "si faccia giustizia" (Sez. 5, n. 44968 del 27/09/2012, Rv.
Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013
253824-01), ovvero, l'invito a "prendere provvedimenti" (Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, dep.
Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FRIZZI CLAUDIO n. a Milano il 22/12/1977 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16/11/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lodi in data 28/1/2022, assolveva l'imputato dal delitto sub B) limitatamente all'appropriazione dell'importo di euro 12.985,00, rideterminando la pena inflitta per le ulteriori violazioni dell'art. 646 cod.pen. in danno dei condomini "Pola" e "Residenza Nuova Fornace" di S. Giuliano Milanese in mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. 1 d), 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Marco Mascheroni, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 336 cod.proc.pen. e 124 cod.pen.

Il difensore, dopo aver richiamato le modifiche circa la procedibilità relative a reati contro il patrimonio introdotte con D. Igs n. 36/2018, segnala che per effetto della cennata novella il reato di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod.pen. è divenuto procedibile ad istanza di parte e detto regime deve trovare applicazione anche riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Aggiunge che, nella specie, le denunzie sporte dagli amministratori dei condomini subentrati al prevenuto difettano dei requisiti previsti dall'art. 336 cod.proc.pen., stante l'assenza della manifestazione della volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato.

La questione, sebbene devoluta con l'atto di appello, non è stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1? ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La Corte di merito, contrariamente a quanto assume il difensore, ha scrutinato la doglianza difensiva relativa alla sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen., evidenziando che i due condomini avevano "già espresso la volontà di punizione del colpevole con il deposito delle querele (così espressamente indicate nelle intestazioni) il 20/1/2017 e l'1/8/2016" (pag. 4). Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura dell'eccezione, risulta che Michele Cemin, amministratore del condominio "Pola", in data 20 gennaio 2017, depositava presso la Procura della Repubblica di Lodi "denunzia querela", nella quale espressamente chiedeva di essere avvisato di un'eventuale richiesta di archiviazione e si opponeva alla definizione dell'instaurando procedimento con richiesta di decreto penale di condanna.

In data 1/8/2016 Marco Tremolada nell'interesse del condominio "Nuova Fornace" presentava "denunzia-querela" nella quale espressamente instava "per la giusta punizione di condanna" del responsabile e avanzava istanza d'applicazione di misure cautelari.

2. Questa Corte con orientamento consolidato e costante ritiene che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 277801-01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021,dep. 2022, Rv. 282648-01; n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Rv. 266258-01).

Si è, pertanto, ritenuto che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258682-01;Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201-01; Sez. 4, n. 3733 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034-01) e si è ulteriormente chiarito che è, comunque, sufficiente ad integrare l'istanza punitiva l'uso di espressioni quali "si faccia giustizia" (Sez. 5, n. 44968 del 27/09/2012, Rv. 253824-01), ovvero, l'invito a "prendere provvedimenti" (Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258876-01; n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912-01).

3. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche deve ritenersi giuridicamente corretta la valutazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che le denunzie-querele acquisite in atti contengano una valida espressione della volontà punitiva dei rappresentanti dei condomini, accompagnandosi all'esplicito riferimento alla "querela" anche l'utilizzo di espressioni univocamente attestanti la determinazione delle pp.00. di procedere nei confronti del responsabile degli illeciti denunziati.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 Mag