Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove facts excluding the crime's existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the defendant's arguments regarding procedural nullity and civil liability. The appellant failed to provide specific evidence excluding the existence of the fraud, relying instead on a generic reading of trial records that contradicted the prosecution's case. Consequently, the court upheld the lower court's decision to dismiss the criminal proceedings due to prescription while confirming civil compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 2043 cod. civ.: An accused appealing a non-proceeding judgment for prescription must explicitly demonstrate in the appeal specific facts excluding the crime's existence; generic allegations or reliance on the victim's testimony without corroborating evidence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOVOA ANTONELLA MANOLITA nata a Pontremoli il 28/05/1974 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA PARTE CIVILE: Fiori Michelle Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, Avv. ANDREA VERNAZZA del foro di Genova, il quale si è riportato ai motivi di ricorsi, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26/10/2022 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa emessa in data 12/07/2021, appellata dall'imputata Antonella Manolita Novoa, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato ascrittole (truffa aggravata) estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato le statuizioni civili in favore della persona offesa, Michelle Fiori, costituitasi parte civile.
2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la Novoa, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi, con i quali ha eccepito:
a) la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. emergendo dalle risultanze processuali l'insussistenza del fatto, in quanto la tesi accusatoria aveva trovato conferma esclusivamente nelle dichiarazioni della persona offesa e del genitore, con elementi di riscontro irrilevanti;
b) violazione dei principi civilistici in materia di risarcimento del danno da responsabilità da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1. Circa il primo motivo, va richiamato il principio in tema di impugnazioni secondo cui l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad un'alternativa e generica lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte della coerente ricostruzione della condotta truffaldina, consistita nell'aver posto in essere artifici e raggiri ai danni della Fiori, facendole credere che, come corrispettivo del versamento della somma di settantamila euro, sarebbe diventata socia della Novoa nella gestione di un accorsato negozio di abbigliamento, con falsa rappresentazione anche degli utili (in tal senso l'analisi del quadro probatorio effettuata dal giudice di primo grado, condivisa dalla corte territoriale). 3.2.
Anche il secondo motivo contrasta con le emergenze processuali, essendo provato che la somma di settantamila euro, versata dalla Fiori alla Novoa, costituiva l'ingiusto profitto conseguente alla truffa e, quindi, il danno patrimoniale immediatamente risarcibile, con assegnazione di una provvisionale per uguale importo e rimessione delle parti al giudice civile per la liquidazione definitiva del pregiudizio economico subito, con le regole proprie di quel giudizio, richiamate dalla ricorrente.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a