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Sentenza — n. 26187/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Kumar Balvir inadmissible for lack of specificity. The appellant argued for retrial based on evidence misinterpretation, omitted mitigating circumstances, and incorrect legal classification of the extortion attempt. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already rejected by the appellate court without providing critical new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are specific only to the extent that they repeat exceptions already decided by the territorial court without critical confrontation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity repetition of arguments cassation procedure extortion attempt tentata estorsione truffa in materia di credito azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 114 cod. pen
b) all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.;
art. 393 cod. pen
c) alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., essendo stata l'azione diretta al recupero di un prestito.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KUMAR BALVIR nato in India il 20/06/1974 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. BENEDETTO BONOMO del foro di Brescia, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/06/2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa in data 25/09/2019, con la quale Balvir Kumar era stato condannato, unitamente ad altro imputato, alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione in concorso, in danno del connazionale Sukhwinder Singh.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'Acanfora, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, eccependo violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento:

a) all'affermazione di \ responsabilità, per il travisamento delle prove, specie in relazione alle dichiarazioni della persona offesa;

b) all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.;

c) alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., essendo stata l'azione diretta al recupero di un prestito.

3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, che reiterano eccezioni proposte in appello e definite dalla corte territoriale con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. 3.1 Le censure, infatti, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte (primo motivo), avendo i giudici di merito stabilito, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze processuali, che le dichiarazioni della persona offesa sono lineari e coerenti, prive di contraddizioni rilevanti e riscontrate dalle testimonianze dei familiari oltre che non contraddette da altre emergenze processuali.

Circa la condotta concorsuale, è stata accertata la presenza del ricorrente agli episodi di aggressione e alle successive minacce verbali, a sostegno dell'azione violenta di Singh Amarjit nei confronti della vittima, al fine di ottenere il denaro, con conseguente configurabilità del tentativo di estorsione ed esclusione dell'apporto causale di minima rilevanza, proprio per la partecipazione attiva e determinante al delitto (secondo motivo, foglio 8 della sentenza impugnata). Anche la qualificazione giuridica risulta corretta per la duplice ragione evidenziata dalla corte di merito (l'insussistente di una pretesa astrattamente tutelabile in sede giudiziaria, trattandosi della richiesta di interessi sproporzionati e non concordati, in relazione ad un prestito; le minacce rivolte anche a terzi, estranei al rapporto obbligatorio).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a mo