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Sentenza — n. 26171/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal verdict for extortion, mandating new trial due to failure to re-examine victim testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy annulled the Second Instance Court's conviction for extortion, ordering a remand for a new trial. The appellant argued that the appellate judges violated the principle of 'beyond reasonable doubt' by re-evaluating the victim's credibility without renewing the decisive witness testimony from the first instance acquittal. The Court held that when an appellate court overturns an acquittal based on a different assessment of the victim's reliability, it must strictly renew the declarative evidence to ensure a fair retrial.

Regesto Legislator

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Art. 533, Art. 603 c.p.p.; When an appellate court overturns an acquittal by re-evaluating the credibility of decisive victim testimony, it is obligated to renew the declarative evidence to ensure a fair retrial.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in pejus renewal of evidence victim credibility beyond reasonable doubt extortion conviction appellate review fair trial rights estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 533 c.p.p.
Art. 603 c.p.p.
Il collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3 -bis cod.
Art. 6 CEDU
e dell'art. 6 CEDU, mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» nonché erronea valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa Vincenzo PUCCIO.
Art. 24 Cost.
Art. 11 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019
Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020
Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C.
Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020
279425 - 01; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: SGROI GIANLUCA nato a Legnano il 23/01/1991 avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte di Appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette la nota spese e la comparsa conclusionale depositata in data 23 marzo 2023 con le quali l'Avv. Andrea FEBBRARO, difensore della parte civile Vincenzo PUCCIO, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. lette le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2023 con le quali gli Avv.ti Desirèe PAGANI e Giuseppe LAURIA, difensori del ricorrente hanno insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 29 maggio 2020, il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto Gianluca SGROI per non aver commesso il reato di estorsione ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di minaccia per sopravvenuta remissione di querela.

2. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, pienamente attendibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa Vincenzo PUCCI°.

3. Con sentenza deliberata in data 28 marzo 2022, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato di estorsione.

4. Gianluca SGROI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.

5. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 533 e 603 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU, mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» nonché erronea valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa Vincenzo PUCCIO. 5.1. La Corte territoriale, non procedendo ad un nuovo esame della persona offesa, avrebbe violato l'obbligo di assunzione di una prova decisiva in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria disposta dal giudice di primo grado, il quale aveva fondato la propria decisione proprio sulla ritenuta inattendibilità del PUCCIO.

La Corte di merito, limitandosi ad una mera rivisitazione cartolare delle dichiarazioni della persona offesa avrebbero privato l'imputato del diritto di difendersi «provando» con conseguente violazione degli artt. 24 e 11 Cost. 5.2. I giudici dell'appello avrebbero, inoltre, travisato le dichiarazioni del PUCCIO il quale, a giudizio della difesa, avrebbe reso dichiarazioni idonee a dimostrare la penale responsabilità del correo Thomas ANDREOSE ma non del ricorrente. 5.3. La Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad un nuovo esame dell'imputato al fine di acquisire elementi idonei a confutare quanto affermato dal Tribunale in ordine all'inattendibilità intrinseca del PUCCIO, desunta dal fatto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sarebbero «tra loro contrastanti, frutto di deduzioni e non trovano conferma negli ulteriori elementi di prova emersi nel corso del dibattimento (vedi pag. 15 della sentenza di primo grado). 5.4.

I giudici dell'appello avrebbero, inoltre, erroneamente ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero riscontrate dalle conversazioni intercettate, conversazioni che in realtà dimostrerebbero l'assoluta estraneità dello SGROI dalle vicende in esame. La difesa ha, in particolare, segnalato che nel corso delle conversazioni intercorse sull'utenza intestata al PUCCIO non emergerebbe mai il nominativo dello SGROI ma solo quello dell'ANDREOSE, inoltre le captazioni effettuate sull'utenza intestata allo SGROI dimostrerebbero lo sconcerto del ricorrente di fronte alle infondate accuse della persona offesa. 5.5.

Il ricorrente ha, inoltre, eccepito la carenza di valore probatorio del riconoscimento fotografico effettuato dal PUCCI° in data 4 marzo 2019, in quanto tale atto è stato preceduto, in data 26 febbraio 2019, dall'esibizione di una ritrazione fotografica dello SGROI non rispettosa delle garanzie volte ad evitare l'influenzamento della persona offesa. 5.6. La Corte territoriale avrebbe ignorato la versione dei fatti fornita dal ricorrente senza argomentare adeguatamente in ordine ai motivi posti a fondamento di tale deliberazione e, in ogni caso, non avrebbe provveduto a motivare in maniera rafforzata le proprie decisioni.

5. In data 21 marzo 2023 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria conclusiva con la quale hanno insistito nei motivi di ricorso.

6. In data 23 marzo 2023 il difensore della parte civile Vincenzo PUCCIO ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle altre questioni oggetto di impugnazione. La sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione all'effettiva violazione, nella valutazione del panorama probatorio esaminato, del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'esigenza di motivazione rafforzata corrispondente al ribaltamento in senso condannatorio della prima decisione assolutoria e della necessità, sotto il profilo procedimentale, di rinnovare in sede di appello l'esame della persona offesa (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta). 1.1. Il Tribunale aveva assolto il ricorrente proprio in considerazione dell'inattendibilità della persona offesa, inattendibilità che è stata al contrario esclusa dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto le dichiarazioni del PUCCIO idonee a dimostrare la colpevolezza dello SGROI, previa rivalutazione delle stesse alla luce degli altri elementi di prova (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza oggetto di ricorso). La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del teste VITALE e dello stesso imputato nonché le intercettazioni in atti riscontrassero le dichiarazioni della persona offesa, così recuperando la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca, negata dal Tribunale in considerazione delle contraddizioni che caratterizzavano la versione del PUCCIO e della insussistenza di altre fonti di prova idonee a corroborarne la valenza probatoria (vedi pagine 10, 11 e 12 della sentenza impugnata).

Appare, di conseguenza, evidente che il giudice di secondo grado è pervenuto ad una diversa valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante, senza rinnovare la testimonianza della persona offesa, fulcro dell'impianto accusatorio, in palese violazione di principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2. Il collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., devono intendersi per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non solo quelli concernenti l'attendibilità del dichiarante ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 01;

Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C. Rv. 279425 - 01; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01). 1.3. Il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in pejus di una sentenza assolutoria di primo grado, pertanto, ha sempre l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva a meno che non emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01). Pertanto, nel caso in esame, non versandosi in ipotesi di prova dichiarativa travisata, ma in ipotesi di diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ricorreva l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria posta a base del giudizio di responsabilità, avendone i giudici dell'appello effettuato una valutazione diversa rispetto al giudice di prime cure, che l'aveva considerata insufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità perché inattendibile.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che valuterà la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale alla luce dei principi dianzi affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione