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Ordinanza — n. 25759/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible lack of reasoning on sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it raised issues regarding sentencing increases that fall outside the scope of permissible grounds for reviewing plea bargain sentences. The appellant argued the lower court failed to justify the penalty enhancements under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation review to specific defects like lack of consent or legal qualification errors, excluding general reasoning flaws on sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. In plea bargain proceedings, cassation appeals are strictly limited to specific statutory grounds and cannot challenge the reasoning regarding sentencing increases.

Parole chiave

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plea bargain sentence cassation appeal inadmissibility sentencing reasoning defect Article 448 criminal procedure penalty enhancement review motivi di cassazione modificazione delle conclusioni aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen..
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
A tale riguardo va ricordato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDAIBA ABELHAK nato il 31/01/1993 in MAROCCO avverso la sentenza del 19/10/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bendaiba Abelhak, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/10/2022 pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati in relazione alla continuazione. 1.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. A tale riguardo va ricordato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione A (9 tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

In tale elencazione tassativa non rientra il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con la conseguente inammissibilità del ricorso 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore