Italian Court dismisses appeal claiming nullity for failure to evaluate written defense conclusions sent via PEC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a second-instance judgment for nullity, arguing the court failed to evaluate written defense conclusions submitted via PEC. The defense argued these documents were ignored despite being sent, violating the right to adversarial proceedings. The court rejected this claim, ruling that the submitted text lacked independent argumentative substance to influence the decision and thus did not constitute a valid exercise of the right to written conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; The omission of evaluation of written conclusions sent by PEC does not constitute nullity if the act lacks independent argumentative substance to influence the judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ABBASSI DAOUDI nato il 05/07/1987 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo J / ‘-{-rm udito il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
El Abbassi Daoudi ricorre perché Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che il 20 dicembre 2021 aveva confermato la sentenza del tribunale di Teramo che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 648 cpv. per avere ricevuto un cellulare di provenienza furtiva Deduce il ricorrente nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio perché nelle conclusioni viene detto che il difensore non aveva presentato conclusioni scritte che invece aveva inviato a mezzo pec il 9/12/2021.
Lamenta che dette conclusione non sono state prese in considerazione dalla Corte d'appello. Il ricorso è infondato. La difesa ha allegato al ricorso copia della mail di trasmissione via p.e.c. delle conclusioni scritte. Tali richieste non sono state riportate nella sentenza impugnata che, anzi, afferma espressamente che la difesa di EI Abbassi non trasmetteva conclusioni. Occorre, allora, interrogarsi se tale omissione, a fronte di un completo esame di tutti i motivi di appello, che neanche la difesa censura con i motivi di ricorso, abbia comportato o meno la nullità invocata dal ricorrente.
È ben vero che, come ricordato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo" (Sez. 6, n. 3913/2022, Rv. 282881-01).
Vizio della sentenza che, si è precisato, non è affatto eliso dalla natura cartolare del giudizio né dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine. Nella sentenza citata si è, infatti, condivisibilrrente affermato che l'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato, anche se innestato sulla procedura camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., può esercitarsi anche attraverso la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere e realizza la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle che l'emergenza pandemica ha imposto.
Si tratta di conclusioni cui si ritiene di prestare adesione, ma che necessitano di specificazioni. Ritiene il Collegio che affinché l'atto di cui si lamenta l'omessa valutazione sia concretamente riconducibile alla categoria delle "conclusioni scritte", che il giudice deve necessariamente esaminare ai fini della decisione, occorre che questo abbia un effettivo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni che hanno determinato l'impugnazione del provvedimento e, eventualmente, anche a "contrastare" le difformi conclusioni del pubblico ministero.
L'atto, dunque, al di là della mera ed apparente autodefinizione in termini di "conclusioni", deve costituire effettivo esercizio del diritto difensivo. Solo in tal caso, dunque, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che l'atto trasmesso dalla difesa, contenga delle conclusioni meramente apparenti, ma in realtà prive di un autonomo contenuto valutabile ai fini dell'esame dell'atto di impugnazione, in relazione al quale non appare configurabile alcuna omessa valutazione da parte della Corte territoriale avendo questa compiutamente esaminato tutti i motivi di appello.
Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione dell'omessa attestazione in sentenza della trasmissione di un atto privo di un concreto contenuto difensivo valutabile, trattandosi di una mera irregolarità inidonea a viziare il provvedimento. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta e ricorse condanna e ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore Il Preside e Giovanna Verga Geppino /1 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 3 GIU. 2023 I