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Ordinanza — n. 25282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • SCARAMOZZINO Antonio nato a Reggio Calabria il 29/01/1993 avverso la sentenza emessa il 15/02/2022 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 15/02/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 16/03/2021, appellata anche da Antonio Scaramozzino, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in cinque anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, porto di arma da fuoco e altro.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 15/02/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 16/03/2021, appellata anche da Antonio Scaramozzino, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in cinque anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, porto di arma da fuoco e altro.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina responsabilità scemata concorso materiale di reati motivazione sommaria sanzione penale violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 15/02/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 16/03/2021, appellata anche da Antonio Scaramozzino, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per Cassazione lo Scaramozzino, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'esclusione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna denti ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • SCARAMOZZINO Antonio nato a Reggio Calabria il 29/01/1993 avverso la sentenza emessa il 15/02/2022 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 15/02/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 16/03/2021, appellata anche da Antonio Scaramozzino, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in cinque anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, porto di arma da fuoco e altro.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione lo Scaramozzino, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'esclusione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. -129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzarbilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102).

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna denti ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaLla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore