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Ordinanza — n. 25279/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law regarding a sentencing agreement. The appellant challenged the conviction for extortion and theft, arguing violations of procedural rules and lack of justification for the sentence. The court ruled that appeals against sentencing agreements can only address specific procedural defects like the formation of the parties' will, not factual errors or the sentence itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if based on generic complaints regarding facts or sentencing, limited strictly to defects in the formation of the parties' will or the prosecutor's consent.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement appeal inadmissible grounds procedural law Italy extortion conviction Cassazione decision revisione della sentenza penale remissione della pena diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge n. 103/2017
Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano.
art 129 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLAH YOUSSEF nato il 17/12/1996 avverso la sentenza del 15/06/2022 della Corte di Appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Youssef FELLAH, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 15 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Venezia ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato continuato di estorsione e furto aggravato.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art 129 cod. proc. pen. nonché la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).

Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).

4. Va, peraltro, evidenziato che i motivi di ricorso sono assolutamente generici ed aspecifici in difetto dell'indicazione di elementi non considerati o mal considerati dal giudice di merito ai fini dell'invocato proscioglimento; il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni generiche ed apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di appello. La Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen. e ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigfi