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Ordinanza — n. 25276/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding non-punishment cause as a matter of merit, not procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lack of a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code violated procedural rules. The appellant argued that the trial court failed to recognize this cause, which would have exempted him from punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that assessing the merits of a non-punishment cause is a substantive evaluation incompatible with the summary procedure, thus the appeal must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The assessment of a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code constitutes a matter of merit and is incompatible with the summary procedure, rendering an appeal based on its non-recognition inadmissible.

Parole chiave

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cause of non-punishment summary procedure matter of merit procedural inadmissibility Article 131-bis Penal Code Article 129 Criminal Procedure Code Cassation Court ruling pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'esponente deduce, con l'unico motivo di ricorso, inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la conseguente emissione di sentenza ex art.129 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 cod. pen.
AYED ALI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 29 luglio 2022, il Tribunale di Firenze ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
AYED ALI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 29 luglio 2022, il Tribunale di Firenze ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
L'esponente deduce, con l'unico motivo di ricorso, inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato
esige, infatti, un apprezzamento di merito volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv.
Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti
272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, n. 9885 del 18/02/2022, Bicchierri
Sez. 7, n. 37399 del 24/06/2022, Protopapa
9885 del 18/02/2022, Bicchierri; Sez. 7, n. 37399 del 24/06/2022, Protopapa).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYED ALI nato il 13/11/1989 avverso la sentenza del 29/07/2022 del Tribunale di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. AYED ALI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 29 luglio 2022, il Tribunale di Firenze ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

2. L'esponente deduce, con l'unico motivo di ricorso, inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la conseguente emissione di sentenza ex art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'invocata causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen. alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. pen. esige, infatti, un apprezzamento di merito volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926). La questione non è, in altre parole, equiparabile al rilievo di una causa estintiva del reato per la ragione che le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001; Sez.7, n. 9885 del 18/02/2022, Bicchierri; Sez. 7, n. 37399 del 24/06/2022, Protopapa).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 II,C61r;‘:Yeire estensore Il Presi