Cassation court annuls sentence for aggravated damage to public property not depenalized by 2016 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's decision dismissing the prosecution due to the alleged depenalization of the crime. The defendant argued that damaging a car without violence fell under a depenalized provision, but the Court found the vehicle was parked on a public road. Consequently, the act constituted aggravated damage to public property, a crime that remained punishable despite the legislative changes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635 cod. pen.; The crime of aggravated damage to public property remains punishable even after the entry into force of the depenalizing decree if the damage was inflicted on a vehicle parked on a public road.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza del 21/06/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti del procedimento a carico di: STAFFIERI Nicandro nato a Venafro il 26/10/1967; visti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni depositate dal difensore dell"imputato, Avv. Goffredo GRASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Isernia, in data 21 giugno 2022, ha dichiarato non doversi procedere per essere il delitto ascritto all'imputato Nicandro STAFFIERI non più previsto dalla legge come reato.
2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 635 cod. pen. Il Giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la condotta di danneggiamento contestato all'imputato, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gs. 7/2016, sarebbe divenuta priva di rilevanza penale in quanto consumata senza l'impiego di violenza e minaccia. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il reato sarebbe stato posto in essere in danno di un bene esposto alla pubblica fede con conseguente perfezione della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la persona offesa Angelo Ricci ha sporto tempestiva querela in data 17 agosto 2017 in relazione al danneggiamento della propria vettura avvenuto in data 9 agosto 2017. Il Giudice, dopo aver descritto i fatti in modo coerente alle risultanze istruttorie (danneggiamento del lunotto dell'autovettura Alfa Romeo Mito tg.ta DZ 592 YA che era stata parcheggiata sulla pubblica strada dal proprietario Angelo Ricci) ha erroneamente ritenuto che tale condotta perfezionerebbe l'ipotesi di danneggiamento semplice di cui all'art. 635, comma primo, cod. pen., ipotesi depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gs. 7/2016.
Il Tribunale, contraddicendo quanto in precedenza argomentato in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti, non ha tenuto conto del fatto che la rottura del lunotto è stata posta in essere mentre l'autovettura del querelante si trovava in sosta nella pubblica via con conseguente consumazione del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, commi primo e secondo, ipotesi n. 1 cod. pen., reato che non rientra nell'elenco dei reati depenalizzati dal d.l.gs. 7/2016 ed è procedibile di ufficio anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Campobasso. F cnO
P.Q.M.
o o .•-• n1111 Crt; -n I 00 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Campobasso. N C >>4 -A ro o = 2 ;-.riu 603 = co Così deciso il 23 febbraio 2023 ,... w --; ›. U CI