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Ordinanza — n. 25167/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as appeal settlement penalty congruity review is legally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Negro's cassation appeal inadmissible regarding the penalty reduction granted in an appeal settlement. The appellant argued the reduced sentence was incongruous, but the court held that appellate judges do not evaluate penalty congruity in settlement cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeal settlements, the appellate judge does not assess penalty congruity, rendering cassation appeals challenging the agreed sentence inadmissible unless illegal.

Parole chiave

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appeal settlement penalty congruity cassation inadmissibility judicial review limits procedural costs proporzionalità della pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Lecce con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Lecce con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo
103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GIOVANNI (CUI 05181NE) nato a NARDO' il 22/06/1993 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA Ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 13/7/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Giovanni Negro con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 23/11/2021.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso di specie. In ogni caso, la Corte territoriale a pag. 1 dell'impugnata sentenza ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità della pena concordata dalle parti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023