Ordinanza — n. 25166/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli con sentenza del 23/9/2022, riformava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Napoli del 30/5/2022, che aveva condannato Giovanni Sandomenico per il reato di estorsione, riducendo la pena. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDOMENICO GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/10/1983 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA Ricorso trattato con procedura de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDOMENICO GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/10/1983 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA Ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 23/9/2022, riformava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Napoli del 30/5/2022, che aveva condannato Giovanni Sandomenico per il reato di estorsione, riducendo la pena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte dì difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 20-17. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.