Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised only motivation defects, not legal violations, under Art. 325 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General's appeal to the Court of Cassation was declared inadmissible because it challenged only the illogical reasoning of a lower court order regarding preventive seizure. The prosecution argued the trial court failed to consider specific evidence of a cover-up strategy by municipal officials, yet the appeal relied solely on defects in the judgment's motivation. The Court ruled that such arguments do not constitute a legal violation under Article 325 of the Code of Criminal Procedure, which permits cassation appeals against preventive measures only for violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 1, cod. proc. pen.; The Court of Cassation admits appeals against preventive measures only for legal violations, excluding mere defects or illogical reasoning in the judgment's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI NORDavverso l'ordinanza resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 9/9/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il ikribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse.,tdi Gagliardi Nicola, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen. il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata nei limiti della somma di euro 5.023,00.In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell'ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod.pen. in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casal di Principe.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo: 2.1 la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo procedimentale. In particolare, secondo il P.m. impugnante il collegio cautelare ha trascurato le plurime note indirizzate ai responsabili di area, sindaco e giunta comunale dal Segretario Generale con invito a rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, destinatari che, a distanza di due anni, non provvedevano a porre rimedio alle criticità segnalate nella gestione dei LL.SS.UU. proseguendo nelle condotte intese ad avvantaggiare i dipendenti infedeli e tentando, altresì, di coprire le condotte illecite risultanti dai primi accertamenti di P.g.
L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la massiva cancellazione dei dati dai data-base del Comune e non ha considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nell'ente costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi in caso di indagini amministrative, contabili e penali, come emerge dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di Pignata Enrico, responsabile del Settore Personale e Finanziario del Comune. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica ed apodittica che le omissioni dei preposti ai controlli fossero meramente colpose e non espressione di una strategia mistificatrice intesa a celare le condotte illecite, consistite nell'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'integrazione oraria mediante semplici comunicazioni, talora anche orali, in luogo della preventiva adozione di delibere di giunta con predeterminazione degli obiettivi da raggiungere ed individuazione della somme messe a disposizione a tal fine.
Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha fornito un'interpretazione illogica del compendio indiziario che risulta incongruamente svilito e con riguardo al Gagliardi ha omesso di considerare che il medesimo ha alterato la data del proprio collocamento a riposo e ha continuato a percepire l'integrazione oraria fino al mese di gennaio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Infatti, a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen., contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto unanime e consolidato 2 o-, ritiene che nella nozione di violazione di legge si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656-01). 1.1 II P.m. ricorrente deduce esclusivamente il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando la svalutazione della prospettazione accusatoria e degli elementi offerti a sostegno della domanda cautelare, profili che esulano dal sindacato di legittimità demandato alla Corte adita in materia di cautela reale, tenuto conto dell'effettività e congruità della trama giustificativa dell'ordinanza impugnata.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 7/3/2023