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Sentenza — n. 25157/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive seizure annulment for insufficient legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed the annulment of a preventive seizure order, arguing the lower court's reasoning was illogical and contradictory due to ignored investigative data. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments merely sought to re-evaluate evidentiary data rather than citing a specific violation of law. The decision rests on the principle that cassation appeals against preventive measures require a clear legal error, not just a disagreement with the factual assessment or the judge's interpretation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 23, comma 8, d.l. 137/2020: Appeals against preventive measures are inadmissible if they merely propose alternative interpretations of evidence without establishing a violation of law or a motivation defect so radical as to render the reasoning completely absent.

Parole chiave

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preventive seizure annulment cassation appeal admissibility violation of law requirement illogical motivation standard re-evaluation of evidence fumus delicti assessment procedural law Italy inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
Art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228
176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013
Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007
254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv.
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017
(Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.
Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009
Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIACAPUA VETERE nei confronti di: CAPOLUONGO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 11/06/1961 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha clRiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza impugnata in questa sede, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Capoluongo Giuseppe (indagato per il delitto di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen.) ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord del 19 luglio 2022, avente ad oggetto la somma di denaro oggetto del profitto del contestato reato ("per aver ottenuto la corresponsione di some di denaro a titolo di emolumenti per integrazione oraria quale LSU operante presso il Comune di Casal di Principe, rispetto a ore di lavoro in concreto mai effettuate"), ritenendo carente il fumus dell'ipotizzato reato.

Riteneva il Tribunale che le complessive risultanze investigative riguardanti la gestione ed utilizzazione dei lavoratori socialmente utili in quel Comune aveva messo in luce approssimazione e carenza di regolamentazione, oltre che sicure irregolarità - per l'assenza dei necessari provvedimenti amministrativi deliberativi - affidando l'accertamento delle attività svolte a mere comunicazioni (talvolta anche verbali) e in assenza di adeguati sistemi di controllo successivo; ciò che però non consentiva di apprezzare, anche solo a livello di fumus, un "complessivo meccanismo truffaldino" come delineato nel provvedimento genetico (che attribuiva a una serie di categorie di soggetti - responsabili dei settori operativi; responsabili dei settori del personale ed economico; singoli percettori - un'attività coordinata e organizzata non evincibile dagli atti di indagine).

Né erano stati acquisiti elementi indiziari della falsificazione dei documenti di rilevazione delle ore effettivamente lavorate, emergendo al contrario dai prospetti riepilogativi che, per la posizione dell'indagato, se per alcuni periodi le somme liquidate erano superiori a quelle registrate dal cartellino delle presenze, in altri periodi oggetto di contestazione le somme versate erano di gran lunga inferiori a quelle annotate sui medesimi cartellini.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo il vizio della motivazione, ritenuta "illogica e contraddittoria", per l'omessa considerazione di una serie di dati investigativi, in particolare le ripetute segnalazioni del Segretario comunale sulle irregolarità rilevate nell'erogazione dei compensi integrativi, oltre che per l'errata interpretazione dei dati documentali.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti.Gli argomenti esposti con il motivo, infatti, non individuano alcuna violazione di legge, ma mirano solo a rivalutare i dati indiziari emersi attraverso le indagini così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, poiché - per pacifica giurisprudenza di legittimità - in materia di misure cautelari reali il ricorso in cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, nozione in cui sono ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della - motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119;

Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). La mera lettura alternativa dei dati acquisiti che il ricorrente propone non può fondare la censura in sede di legittimità. P.Q.M.