Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant without counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed the petition personally, violating the mandatory requirement for counsel's signature. The appellant, Domenico Auriemma, challenged his conviction for fraud and suspended sentence denial without legal representation. The court ruled that personal filing renders the act void under procedural law, necessitating dismissal and cost liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings must be signed by a registered defense counsel; personal filing by the accused renders the act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIEMMA DOMENICO, nato ad Acerra il 23/02/1982 avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 09/06/2022, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 19/05/2021 del Tribunale di Noia di condanna di Domenico Auriemma alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa continuata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato Domenico Auriemma, articolato in tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 640 cod. pen. in quanto non sarebbe stata provata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'attribuito delitto di truffa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e l'omessa motivazione sul punta.. Con il terzo motivo, l'Auriemma deduce la violazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione all'art. 164 cod. pen. per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge.
3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, lo stesso ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen