Italian Court dismisses appeal against sentencing for filing grounds outside statutory exceptions under new procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds cited did not fall within the specific exceptions permitted by the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing decision based on Article 606, paragraph 1, letters b) and e), arguing it failed to state reasons for acquittal under Article 129. The court rejected this as the new law strictly limits appeals to specific issues like legal qualification or penalty legality, rendering the generic argument procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions must strictly adhere to the limited grounds enumerated in the new provision, and appeals based on other grounds are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KANNOUNI MOHAMMED, nato a Oued Zem (Marocco) il 12/01/1989 avverso la sentenza del 08/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Alessandria udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 08/09/2022, il G.i.p. del Tribunale di Alessandria applicava a Mohammed El Kannouni la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesione personale aggravata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in quanto «non rende atto delle ragioni in forza delle quali non debba essere pronunciata Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.» - risulta proposto al di fuori dei casi previsti dal nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionkgiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2,017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della menzionata novella, ricorso che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque, per l'assoluta genericità del motivo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d