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Sentenza — n. 25135/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for continuation of crimes but upholds conviction for theft due to procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the recognition of the continuation of crimes while declaring the conviction for theft irrevocable. The defense argued that the appellate court failed to evaluate the continuity of similar offenses and incorrectly determined the timeliness of the criminal complaint. The court agreed that the continuity aspect required re-examination but rejected the claim regarding the complaint's timeliness.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2 cod. pen.; Art. 124 cod. pen.: The Court of Cassation annuls the judgment only when the lower court omits to evaluate the request for the continuation of crimes, while upholding the conviction if the complaint's timeliness is correctly established based on the defendant's actual knowledge of the crime.

Parole chiave

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continuation of crimes criminal complaint timeliness appellate court error irrevocable conviction Cassation annulment amministrazione infedele termini di ricorso arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2 cod. pen.
10 cod.civ., il termine per la redazione del rendiconto condominiale annuale scadeva il 29 giugno 2013, data da cui doveva farsi decorrere il termine per la querela, con conseguente tardività dell'atto di impulso proposto; 2.2 la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod.pen.
Art. 124 cod. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 124 cod.pen.
Art. 1130 n. 10 cod. civ.
La sentenza impugnata ha individuato quale dies a quo al fine della proposizione dell'istanza punitiva il 26/7/2013, data di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2012, senza considerare che, a norma dell'art. 1130 n.
art. 124 cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 124 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019
Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014
277081;Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FRANCO GIUSEPPE n. a Bisceglie il 23/4/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 25/6/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santís; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione e per la declaratoria di irrevocabilità della condanna

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 18/12/2017, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto ' di appropriazione indebita aggravata, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.P 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 124 cod.pen. con riguardo alla eccepita tardività della querela e omessa rilevazione della intervenuta prescrizione.

La difesa lamenta che la Corte d'Appello ha ritenuto tempestiva la querela proposta dall'amministratrice di condominio in data 23/10/2013 sebbene la stessa fosse stata nominata il 19 aprile 2012 quando i condomini avevano già consapevolezza degli ammanchi cagionati dalla condotta dell'imputato. La sentenza impugnata ha individuato quale dies a quo al fine della proposizione dell'istanza punitiva il 26/7/2013, data di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2012, senza considerare che, a norma dell'art. 1130 n. 10 cod.civ., il termine per la redazione del rendiconto condominiale annuale scadeva il 29 giugno 2013, data da cui doveva farsi decorrere il termine per la querela, con conseguente tardività dell'atto di impulso proposto; 2.2 la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod.pen. in quanto, sebbene la difesa avesse chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ad analoghi fatti delittuosi separatamente giudicati, la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo in ordine alla tardività della querela è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici l'eccezione difensiva. Infatti, i giudici d'appello hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019,Rv. 277081;Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018) e chiarito che nella specie la nuova amministratrice condusse una serie di accertamenti presso i creditori del condominio allo scopo di verificare la sussistenza e l'entità degli ammanchi, il cui esito fu trasfuso nel bilancio consuntivo approvato il 26/7/2013, con contestuale mandato dell'assemblea all'amministratore per la proposizione della querela.

2. Il secondo motivo è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata a pag. 2 dà atto che la difesa del prevenuto aveva chiesto il riconoscimento del "vincolo della continuazione con altre due sentenze che avevano condannato l'imputato per fatti analoghi". Tuttavia detto profilo è rimasto inesplorato, avendo i giudici territoriali omesso di fornire risposta al gravame difensivo sebbene la difesa avesse allegato all'atto d'appello l'ordinanza resa in sede esecutiva che riconosceva la continuazione tra le sentenze a carico del ricorrente per condotte similari a quelle in questa sede giudicate. 2 úi, 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna. Il residuo motivo deve essere dichiarato inammissibile con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione esterna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il C