Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism as repetitive and unfounded regarding evidence and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for being repetitive and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court ignored his defense regarding the accidental discovery of goods and failed to assess mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already made in the second-instance appeal without providing new evidence or legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal that reiterates arguments already presented in the second-instance judgment without new facts or legal reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: FERRARA ALESSANDRO nato a MESSINA il 08/11/1959 avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Messina in data 16 gennaio 2019 in ordine al delitto di ricettazione.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; travisamento della prova; mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione al giudizio di responsabilità, poiché la sentenza impugnata aveva trascurato di considerare la versione difensiva dell'imputato, quanto al fortuito rinvenimento della merce abbandonata su strada e poi ritrovata nella sua disponibilità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.648 cod. pen.; era del tutto carente la dimostrazione della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa delle merci ritrovate; il fatto doveva essere qualificato quale ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen. 2.2.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. per l'omessa valutazione della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, formulato evocando in modo cumulativo i vizi della motivazione (e già per questo destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità: Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 0), l'indimostrato travisamento di prove - che dovrebbe discendere dalla versione difensiva dell'accidentale ritrovamento di un intero carico di merci destinato ad una farmacia, sistemato su un bancale in legno - , e l'asserita mancata assunzione di una prova decisiva non indicata, è strutturalmente inidoneo a fondare censure specifiche e nuove, rispetto a quanto già dedotto nei medesimi termini con l'atto di appello circa la tesi difensiva della mera appropriazione dì merci ritrovate abbandonate lungo la strada, tesi ritenuta inverosimile dai giudici di merito con argomenti logici e plausibili.
Conseguentemente, le censure in punto di difetto dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione - rispetto ad una giustificazione sulla provenienza delle merci del tutto inverosimile -, di differente qualificazione giuridica del fatto (quale ipotesi ex art. 647 cod. pen.), così come quella relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto - non consentita per il titolo di reato all'epoca della pronuncia della sentenza di secondo grado e, comunque, non ravvisabile anche alla stregua della sopravvenuta disposizione dell'art. 1, comma 1, lett.
c) del d. Igs. 150/2022 (considerando l'evidenziata esistenza di precedenti specifici indicativi dell'abitualità della condotta) - sono tutte manifestamente infondate. 1.2. Del tutto generica, infine, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, avendo chiaramente indicato la sentenza gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro in difetto di dati positivi addotti dalla difesa.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore