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Sentenza — n. 25129/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25129/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25129/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna confetmava la condanna di Loredana Magdalena Balan per il reato di rapina, consumato in data 16 luglio 2017, in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari di Ferrara aveva inflitto la pena, ridotta per il rito, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa, partendo da una pena base di anni quattro di reclusione ed euro novecentoventisette di multa.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 2, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano individuato la pena nel "minimo edittale", quantificando tuttavia la stessa nella reclusione di anni "quattro", e non di anni "tre", pena, quest'ultima, legittima in relazione al tempo del commesso reato (che risaliva al 16 luglio del 2017 data antecedente all'entrata in vigore te la legge 23 giugno 2017 n 103, che aveva innalzato il minimo edittale della rapina ad anni quattro). 2.2.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina pena minima riduzione della pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione si contestava la carenza della motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che sì determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALAN LOREDANA MAGDALENA nato il 11/05/1990 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna confetmava la condanna di Loredana Magdalena Balan per il reato di rapina, consumato in data 16 luglio 2017, in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari di Ferrara aveva inflitto la pena, ridotta per il rito, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa, partendo da una pena base di anni quattro di reclusione ed euro novecentoventisette di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 2, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano individuato la pena nel "minimo edittale", quantificando tuttavia la stessa nella reclusione di anni "quattro", e non di anni "tre", pena, quest'ultima, legittima in relazione al tempo del commesso reato (che risaliva al 16 luglio del 2017 data antecedente all'entrata in vigore te la legge 23 giugno 2017 n 103, che aveva innalzato il minimo edittale della rapina ad anni quattro). 2.2.

Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione si contestava la carenza della motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione. 2.3. Entrambe le doglianze - che individuano un vizio di violazione di legge nella quantificazione della pena - non sono consentite, in quanto sono state proposte per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ed insanabile frattura della catena devolutiva. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che sì determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2